Il decreto semplificazioni prossimo alla conversione in legge, introduce importanti novità in merito al superbonus 110% spettante per gli interventi di cappotto termico. Novità sono state approvate anche in merito agli interventi antisismici.

Il superbonus 110%: gli interventi agevolabili

Il Superbonus 110% è una detrazione Irpef che premia gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico. Il periodo agevolato varia in base al tipo di immobili oggetto dei lavori.

Nello specifico, sono agevolati gli interventi di:

  • isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici (sismabonus).

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali sopra citati.

Difatti, tali interventi devono essere effettuati entro termini precisi.

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

L’intervento di cappotto termico: cosa cambia con il Decreto Semplificazioni

Con l’art.33-bis introdotto in fase di conversione in Legge, il d.L. 77/2021, decreto Semplificazioni, introduce delle misure volte ad agevolare l’effettuazione di lavori ammessi al superbonus 110%. Nello specifico, l’articolo in esame, introdotto in sede referente alla lettera a), del comma 1, modifica il comma 3 del sopra citato articolo 119 che, ai fini dell’accesso al Superbonus, stabilisce che gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dalla disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

A tale proposito, la norma introdotta chiarisce che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli rientranti nella disciplina del Superbonus.

Ulteriore novità riguarda le opere che rientrano nella c.d edilizia libera.

In fase di conversione in legge, viene previsto che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, nella CILA, è richiesta la sola descrizione dell’intervento. Si ricorda che gli interventi rientranti nella misura del Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA (comma 13-ter, art.119 D.L. 34/2020).