Entro il 30 aprile il contribuente può modificare l’elenco delle correzioni fatte dall’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione dell’imposta di bollo su fatture elettroniche del primo trimestre 2021. Le modifiche all’elenco B potranno essere effettuate in modalità web puntuale ossia una fattura alla volta all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o in modalità massiva. In tale ultimo caso, sarà necessario scaricare dal portale il file contenente l’elenco B e, dopo aver effettuato le opportune modifiche, procedere all’upload del file rettificato.

L’elenco è modificabile più volte fino alla data citata. Qualora invece il soggetto Iva intenda accettare l’elenco B proposto, non dovrà effettuare alcuna operazione.

Tali indicazioni operative sono state rese note dall’Agenzia delle entrate con la guida dell’Agenzia delle entrate pubblicata ieri, 14 aprile e relativa al corretto assolvimento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Le verifiche sul corretto assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche è stata oggetto di modifiche piuttosto rilevanti. Anche le procedure e le modalità di pagamento del bollo sono state riviste. Ciò è avvenuto con l’intervento combinato dell’art.12-novies del D.L. 34/2019, decreto Crescita e dell’art.17 del D.L. Fiscale n°124/2019.

Le disposizioni attuative delle novità sono state definite con il decreto MEF del 4 dicembre 2020, riguardante: modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata. Tale decreto modifica il precedente decreto MEF del 17 giugno 2014.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 34958, del 4 febbraio scorso ha completato il quadro applicativo delle norme citate, definendo la procedura bollo e-fatture ossia:

  • le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sdi, e
  • le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato.

In data 14 aprile, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una guida sul corretto assolvimento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.

I controlli dell’Agenzia delle entrate

I controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate sono effettuati per ogni trimestre.

L’Agenzia delle entrate, per ogni trimestre dell’anno, fornisce al contribuente, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” due distinti elenchi: uno con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che già riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, l’altro con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta è dovuta.

I due elenchi sono resi disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Nello specifico gli elenchi possono essere così individuati:

  • elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo;
  • elenco B (modificabile), contenente le fattura elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenuti all’interno della fattura avrebbero dovuto essere assoggettate.

Difatti, l’elenco B, contiene le correzioni effettuate dal fisco ai fini del corretto pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.

Elenco A ed elenco B: il contenuto

Per quanto riguarda l’elenco A, viene riportata la lista di fatture elettroniche emesse che contengono il valore “SI” nel campo “Bollo virtuale” presente nel file xml contenente la fattura e trasmesso al Sistema di interscambio.

Per quanto riguarda l’elenco B, viene riportata:

  • la lista di fatture elettroniche emesse senza assoggettamento a bollo,
  • ma che configurano invece un documento soggetto a tale imposta (presenza di operazioni non soggette, non imponibili o esenti Iva, importo totale di tali operazioni superiore ad euro 77,47, assenza di indicazione di esonero dall’assoggettamento nei casi previsti dalla norma).

Il riferimento è alle operazioni con “campo natura”: N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva); N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva); N4 (operazioni esenti Iva).

Su tale punto, non sono considerate le operazioni per le quali, nella compilazione dell’e-fattura, nel campo “Tipo dato” (2.2.1.16.1) presente nel blocco “Altri dati gestionali” – è indicato uno dei seguenti valori:

  • “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
  • “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
  • “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.

Le fatture elettroniche escluse dal computo dell’imposta di bollo

Ai fini della predisposizione dell’elenco B, non sono considerate: le fatture elettroniche aventi determinati tipi documento (reverse charge interno, acquisto di servizi dall’estero, acquisto di beni intracomunitario, acquisto di beni di cui all’articolo 17, comma 2 del Dpr n. 633/1972, regolarizzazione a seguito di mancata ricezione fattura di acquisto) e le fatture elettroniche riportanti l’indicazione di determinati regimi fiscali (vendita sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, editoria, gestione servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972, agenzie viaggi e turismo).

Dunque, non sono considerate le fatture elettroniche che riportano nel campo tipo documento il codice: da TD16 a TD20.

Nello specifico, sono escluse le fatture elettroniche aventi tipo documento:

  • TD16 – integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
  • TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr
    n. 633/1972
  •  TD20 – autofattura per regolarizzazione (art. 6, commi 8 e 9-bis, del decreto
    legislativo n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993).

Vengono escluse, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei seguenti valori:

  • RF05 – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972);
  • RF06 – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972);
  • RF07 – editoria (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972);
  • RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del Dpr n.
    633/1972);
  • RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1,
    del Dpr n. 633/1972);
  • RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del Dpr n. 633/1972);
  • RF11 – agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972).

I controlli e l’individuazione del trimestre di riferimento

E’ lecito chiedersi in che modo sono computate le fatture nel trimestre di riferimento.

Nella guida sopra citata, l’Agenzia delle entrate ha messo in chiaro anche tale passaggio operativo.

A tal proposito, bisogna distinguere tra fatture emesse nei confronti di privati (partite iva e consumatori finali) da quelle emesse verso la Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda le fatture verso privati, ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, rileva:

  • la data di consegna o di messa a disposizione del destinatario, presenti rispettivamente sulla “ricevuta di consegna” e
  • sulla “ricevuta di impossibilità di recapito” che il sistema produce al termine dell’elaborazione di ciascuna fattura elettronica.

Ad esempio, una fattura predisposta e trasmessa entro il 30 giugno, la cui data di consegna riportata in ricevuta è il 1° luglio, viene considerata, ai fini del pagamento bollo, tra le fatture relative al 3°trimestre.

Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:

  • consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva);
  • consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva);
  • non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.

La modifica dell’elenco B, bollo fatture elettroniche: per il 1° trimestre fino al 30 aprile.

Una volta che i due elenchi sono resi disponibili, il contribuente può verificare se le correzioni apportate dal Fisco sono legittime o meno. Attenzione: il secondo elenco è messo a disposizione del contribuente, anche tramite un suo intermediario delegato, che potrà confermare i dati proposti o modificarli. L’operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta.

I contribuenti e gli intermediari delegati possono modificare l’elenco B fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento (anziché al 31 luglio).

Le modifiche all’elenco B potranno essere effettuate:

  • in modalità web puntuale ossia una fattura alla volta all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o
  • modalità massiva.

In tale ultimo caso, sarà necessario scaricare dal portale il file contenente l’elenco B e dopo aver effettuato le opportune modifiche, procedere all’upload del file rettificato. L’elenco è modificabile più volte fino alla data citata.
Qualora invece il soggetto Iva intenda accettare l’elenco B proposto, non dovrà effettuare alcuna operazione.

In riferimento al primo trimestre ossia gennaio, febbraio e marzo 2021, l’elenco B, può essere modificato fino al 30 di aprile. Anche più volte.

Il versamento dell’imposta di bollo

Tutta la procedura finora analizzata è finalizzata al pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.

A tal proposito, una volta spirato il termine per effettuare le modifiche: entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 15 maggio 2021), il soggetto Iva potrà consultare all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre. L’importo evidenziato dall’Agenzia delle entrate terrà conto anche delle modifiche apportate sull’elenco B. Difatti, il totale da pagare è individuato sulla base dell’elenco A e dell’elenco B, eventualmente modificato.

Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 31 maggio 2021), il soggetto Iva dovrà procedere a pagare l’imposta di bollo.