Le multe stradali saranno ancora riscosse mediante cartella di pagamento. Lo ha precisato il Ministro dell’Economia e delle Finanze rispondendo alle domande dei contribuenti a chiarimento delle modalità di riscossione dei tributi locali a partire dal 2020.

Come noto, dal primo gennaio di quest’anno, sono cambiate le modalità di riscossione dei tributi degli enti locali. L’art. 1 comma 792 della legge di bilancio prevede infatti che l’attività di riscossione relativa agli atti degli enti, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 avvenga mediante accertamento esecutivo, in luogo dell’ingiunzione di pagamento.

Accertamento esecutivo escluso per le multe stradali

A detta del Mef, però, le sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada, non sono soggette ad accertamento esecutivo trattandosi di normativa speciale e come tale non assoggettabile alla disciplina generale delle riscossioni dei tributi locali. Stessa cosa vale per le multe elevate in violazione di regolamenti di Polizia Locale, provinciale o regionale e per il bollo auto. Per questo tipo di sanzioni si esclude totalmente l’accertamento esecutivo. Tra le amministrazioni locali alle cui entrate si applicano le nuove disposizioni in tema di accertamento esecutivo, non risultano infatti presenti i destinatari del gettito. Le modalità di riscossione delle multe non pagate, pertanto, non cambia e le amministrazioni procederanno mediante l’emissione di avvisi di accertamento ne ingiunzioni di pagamento, ma non l’accertamento esecutivo che resta riservato agli altri tributi locali.

Ingiunzione di pagamento, cos’è e come funziona

L’ingiunzione di pagamento non è altro che un avviso di pagamento inviato direttamente dagli uffici comunali, non quindi dalla polizia locale o da Agenzia Entrate Riscossione. Mediante l’ingiunzione di pagamento, si concedono 30 giorni di tempo al trasgressore per pagare la sanzione dopo di che, in difetto, il Comune procederà ad attivare le azioni di recupero. E’ possibile presentare ricorso al giudice di pace prima che siano scaduti i 30 giorni dandone comunicazione per conoscenza al Comune.

Il debitore sarà comunque avvisato almeno 120 giorni prima dell’emissione dell’ingiunzione della sanzione pecuniaria. Se il Comune invia l’ingiunzione di pagamento senza aver prima comunicato il dettaglio della posizione debitoria, l’ingiunzione è nulla. Quindi, l’ingiunzione di pagamento è la comunicazione finale prima dell’avvio dell’esecuzione forzata, non seguiranno altri avvisi.

Procedure esecutive

La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere a oggetto: somme, beni mobili e beni immobili. Nel caso di recupero di somme al codice della strada, l’azione esecutoria riguarderà in prevalenza il pignoramento presso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi. Con questa procedura, abbastanza rapida, si richiede a un terzo di versare direttamente all’ente quanto da lui dovuto. Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:

  •  fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  •  tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.