Il contribuente che ha ricevuto un avviso bonario, potrebbe avere qualche dubbio in merito alle opzioni disponibili per regolarizzare la propria posizione con il Fisco: la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ha proposto sia la definizione agevolata degli avvisi bonari sia la c.d. rottamazione-quater ossia la sanatoria delle cartelle.

Dunque, potenzialmente il contribuente potrebbe scegliere se aderire a l’una o all’altra sanatoria. Tuttavia non è proprio così. Infatti, entrambe le definizioni agevolate hanno delle proprie peculiarità in considerazione delle quali, è possibile indirizzare il contribuente verso una soluzione ben precisa.

Analizziamo due differenti situazioni ossia la prima in cui il contribuente, a oggi, ha ricevuto solo l’avviso bonario, la seconda in cui invece, dopo la ricezione dell’avviso bonario, al contribuente è stata notificata anche la cartella esattoriale. Se è stata notificata la cartella, significa che il contribuente non ha pagato quanto contestato dal Fisco con l’avviso bonario o lo ha fatto solo in parte.

Vediamo quali sono le possibili soluzione per il contribuente sulla base del tipo di atto che gli è stato notificato, della data di notifica e dell’importo richiesto dal Fisco. Ecco come controllare tutti questi elementi citati.

La definizione agevolata degli avvisi bonari

Quando parliamo di definizione agevolata degli avvisi bonari, facciamo riferimento alla sanatoria proposta dai commi da 153 a 159 della Legge di bilancio 2023. La sanatoria riguarda le comunicazioni da controllo automatico delle dichiarazioni (avvisi bonari) sia in ambito Iva che redditi, rispettivamente art-54-bis del DPR 633/1973 e 36-bis del DPR 600/73. Tali comunicazioni devono essere riferite ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Condizione per la definizione agevolata è che, al 1° gennaio 2023:

  • non sia scaduto il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ossia non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta;
  • ovvero, che le comunicazioni di irregolarità siano state recapitate successivamente all’entrata in vigore della norma in esame.

In poche parole, possono essere oggetto di definizione agevolata gli avvisi bonari rispetto ai quali non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per pagare quanto contestato dal fisco; il termine è di 90 gg.

se l’avviso è stato inviato all’intermediario che si è occupato dell’invio della dichiarazione oggetto di controllo.  La definizione agevolata riguarda anche gli avvisi bonari che sono recapitati al contribuente dopo il 1° gennaio 2023.

Detto ciò, per mettersi a posto, il contribuente deve pagare:le imposte (o i contributi previdenziali) contestategli dal Fisco, gli interessi e le sanzioni. Grazie alla definizione agevolata, le sanzioni dovranno essere versate al 3% anziché al 10%. Anche chi sta già pagando l’avviso bonario a rate, può aderire alla definizione agevolata.

Un esempio pratico

Vediamo con un esempio pratico di capire i vantaggi dell’adesione alla sanatoria degli avvisi bonari per chi sta già pagando a rate.

Importi contestati Dettaglio Versato al 31-12 Residuo al 1/1-2023 Importi definizione agevolata
Imposta 5.000 1.700 3.300 3300
Sanzione 500 200 300 99
Interessi 280 120 160 160
totale 5780 2020,00 3760 3.5559

Nel complesso, il contribuente risparmierà circa 200 euro. Il contribuente potrà versare il dovuto fino a 20 rate trimestrali di pari importo. Nel caso di colui che ha già una rateazione in corso, sarà possibile estendere il piano di rateazione in essere fino a 20 rate. Ai suddetti importi andranno aggiunti gli interessi da dilazione.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, fatto salvo il lieve inadempimento (art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973), la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione piena (30%).

La rottamazione-quater

Come detto in premessa, oltre alla definizione agevolata degli avvisi bonari, la Legge di bilancio 2023 prevede anche la c.d. rottamazione-quater.

Rientrano nella rottamazione, tutte le cartelle (ovvero gli avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate e gli avvisi di addebito INPS se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione), se relativi a:

  • debiti affidati per il recupero all’Agente della riscossione (ora Agenzia delle Entrate-riscossione, ex Equitalia),
  • tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.

Possono essere oggetto di sanatoria i singoli debiti riferire a: imposte dirette dunque Irpef, Ires o anche alle imposte indirette quali Iva, imposta di registro, ipotecaria, catastale; tributi locali, dunque IMU, la vecchi TASI, la Tari, ecc. E’ oggetto di sanatoria anche il bollo auto. In parte, anche le multe stradali.

Definizione agevolata o rottamazione-quater. La scelta

Con la ricostruzione fatta finora, abbiamo ben individuato le due diverse sanatorie ossia: la definizione agevolata degli avvisi bonari e la rottamazione-quater delle cartelle.

Da qui, è corretto affermare che se il contribuente ha ricevuto soltanto un avviso bonario (periodo d’imposta 2019-2020-2021),  può optare per la definizione agevolata degli avvisi bonari. Se invece gli è già stata notificata la cartella collegata all’avviso bonario può presentare solo istanza di rottamazione, sempre se l’Agenzia delle riscossione è stata incaricata del recupero del credito entro il 30 giugno 2022. A ogni modo, per capire se si rientra o meno nella sanatoria, bisogna leggere la cartella.

E ‘ utile ricordare che, in caso di omesso o parziale pagamento dell’avviso bonario l’ente creditore provvede a l’iscrizione a ruolo del debito e incarica l’Agente della riscossione per il recupero e successivo invio della cartella esattoriale. La cartella legata all’avviso bonario da controllo automatico, può essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata.