La Legge n° 197/2022, Legge di bilancio 2023, prevede la definizione agevolata dei c.d. avvisi bonari da controllo automatico delle dichiarazioni. Si parla di definizione agevolata in quanto il contribuente ha la possibilità di pagare gli importi contestati dal Fisco, versando una sanzione del 3% anziché del 10%. Inoltre, al di là della definizione agevolata, da quest’anno ci sarà più tempo per pagare gli avvisi bonari. La novità riguarda anche il pagamento delle somme dovute in seguito alla definizione agevolata.

La definizione agevolata degli avvisi bonari riguarderà anche chi sta già pagando l’avviso bonario con un piano di rateazione ancora in corso.

Attenzione, per i piani di rateazione in corso, la definizione agevolata può essere esperita anche per i periodo d’imposta antecedenti al 2019. Questo chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n°1 di venerdì scorso.

La definizione agevolata per gli avvisi bonari

La definizione agevolata degli avvisi bonari riguarda le contestazioni fatte al contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni: con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alle imposte dirette, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all’IVA, relative ai periodi d’imposta in corso al: 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Nei fatti, la definizione agevolata degli avvisi bonari riguarda: le dichiarazioni presentate nel 2020, 2021 e 2022.

Affinché il contribuente possa sfruttare questa chance è necessario che (alternativamente):

  • non sia scaduto il termine di pagamento ossia non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso (90 gg in caso di avviso telematico all’intermediario) o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta;
  • che le comunicazioni di irregolarità siano state recapitate successivamente all’entrata in vigore della Legge di bilancio.

Ai fini della definizione agevolata, il contribuente è tenuto a pagare: le imposte e dei contributi previdenziali contestati dal Fisco, gli interessi e le somme aggiuntive (maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale).

Le sanzioni sono dovute nella misura del 3% anziché del 10%.

Definizione agevolata anche per chi sta già pagando

Aderendo alla definizione agevolata, il contribuente può pagare secondo le modalità e le tempistiche di cui all’art. 3-bis del D.Lgs 462/1997.

Dunque, non sono previste delle disposizioni di pagamento ad hoc per la definizione agevolata ma si rimanda alle regole ordinarie di rateazione degli avvisi bonari.

Detto ciò, possono aderire alla sanatoria degli avvisi bonari, anche coloro che stanno già pagando un avviso bonario. Poco importa se l’avviso si riferisce a un periodo d’imposta antecedente al 2019. Infatti, il riferimento al periodo d’imposta 2019, 2020 e 2021, vale solo per gli avvisi bonari di “nuova emissione”. Dunque rispetto alle rateazioni in corso, la definizione agevolata copre un periodo temporale più ampio.

Infatti, come riportato nella circolare n°1/2023:

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

Nei fatti, chi ha una rateazione in corso e sta pagando le rate trimestrali può sfruttare i vantaggi della definizione agevolata.

Quali sono i vantaggi per chi sta già pagando?

E’ lecito chiedersi perché chi sta pagando l’avviso bonario a rate debba sfruttare la definizione agevolata.

Ebbene il vantaggio sta nella possibilità di rideterminare gli importi dovuti al Fisco.

In particolare, si parte da quanto è stato versato alla data del 31 dicembre 2022 a titolo di imposta, sanzioni e interessi. Senza considerare gli interessi da dilazione (vedi art.5 del DM 21 maggio 2009).

Da qui, sul residuo dovuto a titolo di imposta, si calcolano le sanzioni al 3% anziché al 10%. La differenza tra le due percentuali è lo sconto sulle sanzioni che ottiene chi aderisce alla definizione agevolata.

Detto ciò, il residuo dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni al 3%, può essere pagato con una rateazione o meglio estendendo la vecchia rateazione fino a un massimo di 20 rate. Ricalcolando l’importo degli interessi di rateazione rispetto ai nuovi importi e alle nuove scadenze.