Gli autovelox devono essere omologati affinché le multe siano valide. Vale sia per gli apparecchi fissi che per quelli mobili. E in Italia più della metà non sono in regola, ma gli automobilisti non lo sanno.

A stabilirlo è una recente decisione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022. In essa si precisa che tutti gli strumenti di misurazione del limite di velocità devono essere sottoposti a omologazione. La semplice approvazione ministeriale non basta

Autovelox e omologazione

Finora molti malcapitati automobilisti sono incappati in autovelox non omologati, ma solo approvati dal Ministero dei Trasporti.

Questo significa che gli apparecchi elettronici che sono stati acquistati dalle varie amministrazioni ed enti locali non sono stati collaudati.

La differenza, benché sottili fra omologazione e approvazione, è sostanziale. Gli autovelox omologati sono gli unici strumenti di rilevazione della velocità in grado di attestare con esattezza la misurazione della stessa.

La semplice approvazione da parte del Ministero dei Trasporti non assume alcuna rilevanza ai fini della misurazione della velocità Sia per quanto riguarda gli apparecchi fissi che per quelli mobili. Non solo: il verbale di contestazione deve necessariamente riportare i dati di omologazione dell’apparecchio non essendo sufficienti quelli di approvazione ministeriale.

Multe annullabili, come fare

Detto questo, tutte le multe sono contestabili e annullabili con semplice ricorso qualora il verbale non riporti i dati di omologazione dell’autovelox. Attualmente molte postazioni fisse lungo le strade non sono funzionanti proprio per questo motivo.

Vi sono però casi in cui, soprattutto a livello locale, gli autovelox inseriti nelle colonnine arancioni non sono omologati ma funzionano comunque e rilevano le infrazioni. In questo caso, se l’automobilista riceve a casa il verbale con la multa, dovrà provvedere a presentare ricorso nei termini di legge.

In difetto, se si paga la multa, non ci sarà più possibilità di contestare l’omologazione dell’apparecchio che ha rilevato la velocità del mezzo.

Così come se la stessa non è pagata e va a ruolo per cui scatta il recupero coatto mediante agenzia di riscossione.