Multa nulla irrogata con autovelox sulle strade urbane a scorrimento con un unica carreggiata, anche se divisa in due sensi di marcia.
La multa per poter essere valida, la strada deve presentarsi almeno con due carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, con almeno due corsie di marcia. La polizia deve avere la possibilità di fermare l’automobilista per contestargli immediatamente l’inflazione, E’ quanto ha chiarito la Suprema Corte con una recente sentenza del 14 giugno 2016 n. 12231.

Autovelox: il caso

La vicenda scaturisce dalla multa irrogata ad un automobilista, che ha presentato opposizione dinnanzi al Giudice di Pace avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Torino.

Il ricorso viene respinto sia dal giudice di prime cure sia dal Tribunale. L’automobilista non si è arreso e ha presentato ricorso in  Cassazione deducendo il vizio di motivazione in merito ad un punto decisivo e importante della controversia: “qualificazione del tratto stradale” ove era avvenuta la rilevazione a distanza della velocità. Secondo la ricorrente per ritenere legittimo l’impiego dell’autovelox occorreva che la strada in oggetto fosse qualificabile come “strada urbana di scorrimento”. In particolare, l’art. 2 c. 2 lett. d) del codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285) definisce le strade urbane di scorrimento come strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia. Quindi, se tale strada nella specifica del codice della strada, sopra menzionato, la multa deve ritenersi illegittima.

Autovelox: conclusioni

La Suprema Corte specifica che non è valida la multa per eccesso di velocità elevata tramite autovelox e senza contestazione immediata se manca la prova che quella è una strada urbana a scorrimento, ossia con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico.

Quindi, non basta che nel verbale all’automobilista sia specificato che il tratto stradale rientra tra quelli autorizzati dal Prefetto per la mancata contestazione immediata, ma per farsi che la multa sia valida necessita anche la dimostrazione delle caratteristiche concrete del tratto stradale.

In conclusione, la Suprema Corte accoglie il ricorso e precisa che: “la discrezionale individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il fermo di un veicolo (ed ove, quindi, può legittimamente evitarsi la contestazione immediata dell’infrazione al C.d.S. quanto alla velocità) non deve mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto stradale. Solo in presenza, come nella fattispecie, di una strada urbana a scorrimento (ovvero con spartitraffico centrale) era, quindi, possibile la legittima previsione della mancata contestazione immediata”.

Nel caso in oggetto, la strada non era dotata di spartitraffico centrale, né di due carreggiate indipendenti o di due corsie per senso di marcia, pertanto, la multa irrogata per eccesso di velocità ed elevata tramite autovelox, senza la necessaria contestazione immediata, è illegittima e nulla in quando difetta della prova che la rilevazione dell’infrazione sia avvenuta su di una “strada urbana a scorrimento”, munita di carreggiate indipendenti o divise da uno spartitraffico centrale.

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