Anche se la legge di bilancio 2021 è intervenuta prorogando ed ampliando il superbonus 110% di cui al decreto Rilancio, non ne ha modificato il funzionamento. Infatti, continua ad essere previsto che:

  • in luogo della detrazione fiscale, il beneficiario può optare per lo sconto diretto in fattura o per la cessione del credito a terzi soggetti (compresa l’impresa esecutrice dei lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari)
  • nel caso in cui i lavori oggetto del superbonus 110% siano interventi di efficientamento energetico, occorre acquisire, da un tecnico abilitato iscritto all’ordine professionale (geometra, architetto, ecc.), l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa all’ENEA)
  • nell’ipotesi in cui i lavori che danno diritto al superbonus 110% siano interventi “antisismici, occorre acquisire asseverazione (in cui sia attestata l’efficacia della riduzione del rischio sismimco) rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. Tali professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Inoltre, l’asseverazione deve essere depositata presso lo sportello unico competente.

Superbonus 110%: i modelli obbligatori per l’asseverazione

Nella recente Risposta n. 90/E del 2021, in merito all’asseverazione, l’Agenzia delle Entrate, ha tenuto a chiarire (o meglio a ribadire che):

  • per gli interventi di risparmio energetico ammessi al superbonus, l’asseverazione deve essere redatta secondo i modelli pubblicati con il decreto interministeriale 6 agosto 2020 e implementati nel Portale ENEA detrazionifiscali.enea.it
  • per alcuni interventi, richiamati nell’allegato A del decreto interministeriale 6 agosto 2020 (ad esempio impianti fotovoltaici), l’asseverazione può essere sostituita da un documento attestante il rispetto dei requisiti tecnici rilasciato dal fornitore (fabbricante o suo rappresentante autorizzato nell’Unione europea oppure importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell’Unione, ovvero fornitore di servizi).

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