La circolare 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i costi per asseverazioni e per il visto di conformità possono essere portati in detrazione dai committenti che vogliano usufruire del bonus 110. Conoscere le regole per i pagamenti accettati può diventare cruciale per ottenere il Super bonus visto che il percorso è impervio e il rischio di errori pregiudizievoli è dietro l’angolo.

A che cosa servono visto di conformità e asseverazione tecnica

Asseverazione e visto di conformità sui lavori che danno diritto al 110 devono essere rilasciati da un tecnico professionista.

Il primo documento serve a confermare il perfezionamento dei requisiti tecnici e la congruità delle spese effettuate. Il visto di conformità invece certifica che il tipo di lavori che si eseguiranno rientra tra quelli agevolabili con il bonus 110. E’ evidente dunque, come abbiamo visto più volte del resto, che si tratta di due documenti di fondamentale importanza (anche se la normativa tutela il committente in caso di errori sull’asseverazione tecnica imponendo al professionista il risarcimento dei danni; al tempo stesso l’obbligo di assicurazione per i tecnici li tutela). Entrambi i documenti sono richiesti sia nel caso di detrazione 110% sia nell’ipotesi in cui committente opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Come pagare il professionista e i tecnici per non perdere il bonus 110

Tre sono al momento le modalità di pagamento riconosciute:

  1. pagamento diretto (con emissione di fattura da parte del tecnico al committente)
  2. mandato senza rappresentanza (il progettista fattura al general contractor intermediario che poi si rifa sul committente) Questo ri addebito dovrà però essere visibile in fattura e scorporato in modo trasparente
  3. e delega di pagamento (il general contractor anticipa il pagamento per conto del cliente addebitando poi fattura in regime di esclusione IVA).

La modalità di pagamento diretta sembrerebbe essere la più coerente con le previsioni normative.

Ma gli operatori hanno espresso alcune perplessità nell’ipotesi di cessione o sconto in fattura (perché si estenderebbe anche ai professionisti l’onere della gestione del credito sotto il profilo amministrativo).

Per quanto riguarda invece la terza modalità di pagamento, il rischio è legato all’articolo 121 del Dl 34/2020 dove si prevede la possibilità di corrispondere un contributo, che risulterebbe come sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo corrispondente al corrispettivo medesimo. Le somme anticipate per conto del cliente, non facendo parte della base imponibile (e di conseguenza neppure del corrispettivo), rischiano in questo modo di non essere oggetto di sconto.

Sarebbe probabilmente auspicabile un ulteriore chiarimento sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate.