Innanzitutto, spieghiamo cos’è l‘assegno ordinario d’invalidità. Questa prestazione economica disciplinata dalla Legge 22/1984 non va confusa con l’assegno d’invalidità civile.

E’ un sostegno economico spettante a lavoratori dipendenti e autonomi a cui è stata riconosciuta un’invalidità psicofisica con riduzione dell’abilità lavorativa pari o superiore a due terzi. L’assegno di invalidità civile, invece, viene corrisposto come prestazione assistenziale a chi, oltre ad essere invalido, rientra in determinati requisiti di reddito.

A chi spetta l’assegno ordinario di invalidità? Quali sono i requisiti previsti e l’importo corrisposto?

Assegno ordinario d’invalidità: a chi spetta?

Indipendentemente dai requisiti che descriviamo nel prossimo paragrafo, possono beneficiare dell’assegno ordinario di invalidità i seguenti lavoratori:

– autonomi;

– parasubordinati;

– dipendenti impiegati nel settore privato.

Oltre a queste tre categorie di lavoratori, l’assegno spetta anche a chi era già invalido prima di iniziare il rapporto di lavoro. Deve però dimostrare che, nel corso degli anni, le sue condizioni di salute si siano aggravate o si siano verificate nuove infermità.

Requisito medico-legale e requisito contributivo

In primis, c’è da specificare che non è prevista un’età minima per richiedere il beneficio.

I requisiti previsti per ottenere il contributo sono di tipo medico-legale e di tipo contributivo.

Riguardo al requisito medico-legale, il lavoratore deve avere una capacità lavorativa ridotta di almeno due terzi a causa del proprio handicap psicofisico e la riduzione di tale abilità deve risultare permanente.

Per la valutazione della riduzione della capacità lavorativa, c’è da precisare che non si procede come nel caso dell’invalidità civile (per cui si valuta una riduzione generica ed oggettiva delle capacità lavorative del soggetto in base a certe tabelle).

Per ottenere l’assegno ordinario d’invalidità la valutazione deve essere soggettiva: prevede un’analisi congiunta dell’attività lavorativa svolta e delle abilità del lavoratore.

Riguardo al requisito contributivo, il lavoratore deve vantare 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio (precedente alla presentazione della domanda per l’assegno).

Nel calcolare i 5 anni di contributi, si escludono eventuali periodi di congedo parentale, servizio militare, lavoro all’estero, malattia (per il periodo eccedente un anno) e di iscrizione a forme di previdenza obbligatoria diverse da quelle assicurative IVS.

Importi spettanti

L’importo dell’assegno dipende dalla somma dei contributi accreditati.

Come avviene per il calcolo della pensione, si applica il sistema retributivo fino al 2011 se entro il 31/12/1995 sono stati versati almeno 18 anni di contributi ed il sistema contributivo per le quote successive (a partire dal 1° gennaio 1996).

Se l’importo dell’assegno è inferiore al minimo previsto, l’invalido ha diritto all‘integrazione al minimo qualora non possegga redditi propri (imponibili IRPEF) d’importo superiore di due volte il valore annuo della pensione sociale.

L’assegno ordinario d’invalidità non si integra al minimo neanche per chi ha la pensione completamente calcolata con il sistema contributivo.