Cambiano le modalità di conguaglio degli assegni familiari Inps (ANF). Come noto, dal 2019 non è più possibile per i beneficiari richiedere la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare tramite il proprio datore di lavoro, ma bisogna farlo direttamente all’Inps tramute procedura online.

Questo comporta anche per i datori di lavoro un cambiamento delle procedure per poter conguagliare l’importo dell’ANF concesso dall’Inps in busta paga. Come specificato dal messaggio Inps numero 261 del 24 gennaio 2020, i datori di lavoro dovranno adeguarsi alle nuove modalità di conguaglio ANF con le procedure Uniemens.

La nuova procedura di conguaglio ANF

Cosa cambia quindi? Fino ad aprile 2020 tutto rimane com’è, ma poi ci si dovrà adeguare.

L’Inps, infatti, precisa che “per venire incontro alle richieste di aziende ed intermediari, le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento immutate”. Dal prossimo mese di maggio, invece, i datori di lavoro dovranno necessariamente valorizzare il flusso Uniemens, all’interno dell’elemento “CausaleRecANF” di “ANFACredAltre”, con il codice causale “L036” che ha il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”. La nuova procedura consente all’Inps di conoscere in tempo quasi reale se il beneficiario ha percepito l’importo dell’assegno per nucleo familiare che gli spetta. In passato, tale operazione era consentita solo dopo attente verifiche d’ufficio o a seguito di ispezioni e non sempre gli importi spettanti corrispondevano a quelli realmente erogati in busta paga.

Cosa cambia per il  lavoratore

Per il lavoratore non cambia nulla rispetto a un anno fa. Il beneficiario dovrà sempre e comunque inoltrare richiesta direttamente all’Inps tramite canale telematico. Da aprile 2019, infatti, la domanda per gli assegni familiari si può presentare solo online tramite il modello ANF/DIP (SR16) non essendo più possibile presentare il modulo cartaceo al datore di lavoro, come è avvenuto fino al 31 marzo 2019.

Una riforma che solleva il datore di lavoro da incombenze burocratiche e che assicura al lavoratore maggior privacy nella gestione delle richieste di ANF. Vengono altresì ottimizzate le procedure e i calcoli degli assegni in maniera tale che anche l’Inps non dovrà più effettuare controlli dedicati presso il datore di lavoro sull’esatta corresponsione degli assegni.

Importo dell’assegno per il nucleo familiare

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Requisiti e limiti

Per avere diritto agli assegni familiari bisogna guardare sostanzialmente al reddito percepito nell’anno precedente desumibile dalla dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle Entrate. Il reddito complessivo, cioè di tutti i componenti il nucleo familiare, determinerà poi l’assegno per il nucleo familiare in base ai componenti del nucleo. Più sarà alto il reddito percepito e minore sarà l’importo dell’ANF. Per avere diritto all’assegno per il nucleo familiare è necessario che il reddito sia composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilabili. L’attività autonoma è quindi contemplata nella misura del 30% del reddito complessivo, altrimenti si perde il diritto e l’Inps, a seguito di verifiche, chiederà la restituzione degli assegni.