Il dibattito sull’assegnazione della casa coniugale presenta sempre spunti nuovi e controversi, per via della sua natura ambivalente, ovvero di rappresentazione, contemporanea, di focolare domestico e di variabile economica. Ma non nella sua totalità: una pertinenza come il box auto, ad esempio, non costituisce casa coniugale, per cui resta di esclusiva disponibilità del proprietario. Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo con la sentenza 1433/2017.

Criteri per l’assegnazione della casa coniugale

Nel processo di separazione la casa viene assegnata al coniuge che ha in carico la prole, a prescindere dalle conseguenze economiche che si vanno a riflettere sul coniuge più debole.

La casa coniugale rappresenta infatti il luogo degli affetti, dove i figli devono continuare a vivere per essere tutelati nel loro percorso di crescita, anche se maggiorenni. Il caso del Tribunale di Palermo, infatti, ha stabilito che, nella causa di divorzio, alla moglie fosse assegnata la casa (di proprietà esclusiva del marito) in quanto le figlie, benché maggiorenni e iscritte all’università, non risultavano autosufficienti economicamente e quindi ancora dipendenti dalla madre.

Tuttavia, la richiesta del box auto da parte della moglie è stata respinta dai giudici, in quanto non considerato parte della casa coniugale. Nel caso specifico si è fatto riferimento ad una disposizione precedente della Cassazione (29468/11) in cui si escludeva che il garage potesse essere compreso nell’assegnazione della casa coniugale, se non dimostrando la sua destinazione a servizio dell’abitazione da parte della persona assegnataria della casa.

Quindi, se il box auto si trova all’interno di un complesso condominiale e non rappresenta una pertinenza di servizio (come se, ad esempio, si trovasse all’interno del giardino recintato della casa, e che quindi il suo utilizzo implicasse l’accesso diretto alla proprietà) deve restare nella disponibilità esclusiva del proprietario.

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