Il proprietario di un appartamento è libero di aprire un asilo nido in casa o il regolamento del condominio può vietare questa attività? Partiamo da una premessa di base:ciascun condomino ha il diritto di utilizzare l’unità immobiliare di sua proprietà nella maniera  che ritiene più opportuna purché rispetti le norme di legge e le norme contenute nel regolamento condominiale. Il caso tipico è quello dell’appartamento adibito a B&b ma questa non è l’unica attività che si può teoricamente aprire in casa.

Qual è la differenza tra le due ipotesi che ha spinto i giudici a subordinare l’apertura di un asilo in un condominio al regolamento (e quindi al consenso dei condomini?). La questione è legata alla rumorosità dell’attività, potenzialmente atta a disturbare i condomini. Così si è espressa la Cassazione con sentenza 24958 di dicembre 2016 che ha respinto le obiezioni basate sul fatto che le lamentele provenissero solo da una percentuale ridotta e che il rumore potenzialmente molesto era in ogni caso limitato chiaramente alle ore diurne.

Ma cosa fare se il Comune aveva già concesso l’autorizzazione per l’apertura dell’asilo nido? Un caso simile è occorso nel 2014 e alla fine il Tar del Lazio ha dichiarato l’illegittimità dell’autorizzazione ribadendo che queste licenze sono sempre da intendersi concesse “salvo il diritto di terzi” e condannando quindi l’amministrazione locale a ritirare il permesso.

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