Al 20 agosto doveva essere versata la prima rata dei contributi fissi ossia entro il minimale di reddito, dovuti da artigiani e commercianti con scadenza originaria lo scorso 17 maggio. La proroga, rispetto al termine originario, era legata all’attesa per l’adozione del decreto con quale sarebbe poi stati individuati i requisiti per accedere al c.d anno bianco contributivo. Alla data del 20 agosto, doveva essere versata anche la 2° rata della contribuzione fissa. Come da sua scadenza ordinaria.

Cosa succede se abbiamo omesso di versare una o entrambe le rate dei contributi? Possiamo ricorrere al ravvedimento operoso?

In questo approfondimento noi di Investire Oggi ti forniremo una risposta precisa.

La scadenza del 20 agosto per le prime due rate dei contributi entro il minimale di reddito

In attesa che venissero definite le regole per accedere al c.d esonero contributivo, l’INPS ha adottato delle misure temporanee.

Nello specifico, con due distinti messaggi INPS, n. 1911 del 13 maggio 2021 e n. 2418 del 25 giugno 2021, è stato rispettivamente disposto:

  • in favore di tutti gli iscritti alle gestioni AGO Artigiani e Commercianti la proroga al 20 agosto del versamento della prima rata di contributi fissi (quelli entro il minimale di reddito in scadenza ordinaria lunedì 17 maggio);
  • il differimento del pagamento del primo acconto dei contributi eccedenti il minimale per artigiani e commercianti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi in forza del c.d. “anno bianco” e di quelli dovuti dagli iscritti alla gestione separata.

Sono interessati anche gli iscritti alle casse private.

Alla data del 20 agosto, doveva essere versata anche la 2° rata della contribuzione fissa dovuta da artigiani e commercianti. Come da sua scadenza ordinaria.

Cosa succede se abbiamo omesso di versare una o entrambe le rate dei contributi? Possiamo ricorrere al ravvedimento operoso?

Artigiani e commercianti: contributi non versati al 20 agosto senza ravvedimento

Se per le imposte quali, Irpef, Ires, Irap ecc è possibile ricorre al c.

d ravvedimento operoso, lo stesso non si può dire per i contributi Inps.

Dunque, è corretto affermare che:

  • è possibile ravvedere le imposte, anche in maniera frazionata,
  • non è ammesso il ravvedimento per i contributi previdenziali Inps sia entro il minimale contributivo che eccedenti il minimale.

Dunque, colui che non ha effettuato il pagamento dei contributi fissi alla data del 20 agosto, deve attendere l’emissione dell’avviso bonario da parte dell’Inps.

Un’ulteriore possibilità è quella di versare al più presto la rata dei contributi scaduti e poi attendere l’irrogazione della sanzione da parte dell’Istituto previdenziale.