Con un messaggio pubblicato nella giornata di ieri, l’INPS proroga dal 31 luglio al 30 settembre il termine per presentare la domanda di esonero contributivo per l’anno 2021. Il messaggio arriva subito dopo la pubblicazione del decreto, sul sito del Ministero del lavoro, che fissa i requisiti da rispettare per accedere alla misura agevolativa.

L’esonero contributivo 2021: dai commercianti ai professionisti con cassa

L’articolo 1, comma 20, della legge 178/2020, Legge di bilancio 2021, al fine di contrastare la grave crisi economica legata al Covid-19 ha previsto il c.

d esonero contributivo per l’anno 2021. Nello specifico si tratta di un esonero parziale (fino a 3.000 euro)  dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti alle casse private.

L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, pubblicato solo in data 28 luglio, numero repertorio 82/2021, ha fissato le regole per accedere all’esonero contributivo.

In base al decreto, le domande per ottenere l’esonero contributivo devono essere presentate:

  • entro il 31 luglio 2021 dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps;
  • entro il 31 ottobre 2021 dai professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati.

Per poter ottenere l’agevolazione, oltre al possesso dei requisiti reddituali, è necessaria la regolarità contributiva. Verificata a far data dal 1° novembre 2021.

Il messaggio INPS 2761 del 29 luglio

Con il messaggio 2761, l’INPS ha prorogato la scadenza del 31 luglio al 30 settembre 2021.

Così l’INPS nel messaggio di ieri:

come condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della tempistica di definizione e pubblicazione del citato decreto interministeriale, la presentazione della domanda di esonero – il cui termine è stato stabilito alla data del 31 luglio 2021 dagli articoli 2, comma 5, e 4, comma 1, del medesimo decreto dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione.

La proroga al 30 settembre riguarda:

  • i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e
  • i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.

La proroga è stata necessaria in considerazione del ritardo con il quale è stato pubblicato il decreto che regola l’esonero contributivo.