Manca poco alla scadenza della seconda finestra del 2023 per richiedere Ape Sociale. Gli aventi diritto al pensionamento anticipato devono presentare istanza di verifica dei requisiti all’Inps entro il 15 luglio. La domanda si fa online attraverso il portale web Inps accedendo con le proprie credenziali digitali.

Fra i vari requisiti necessari per ottenere Ape Sociale, vi è anche quello della residenza sul territorio nazionale. E’ indispensabile sia per l’ottenimento della prestazione che per il mantenimento della stessa fino all’età della pensione di vecchiaia.

In assenza della residenza o di perdita della stessa il diritto decade e il beneficiario non può godere lo scivolo pubblico.

Niente Ape Sociale senza residenza

Si precisa che il requisito della residenza è richiesto in quanto Ape Sociale non è una vera e propria prestazione pensionistica, me una indennità periodica calcolata sulla base dei contributi versati. Cioè trattasi di uno scivolo verso la pensione ordinaria che si ottiene a 67 anni di età ed è soggetta ad alcune condizioni. Come quella di aver cessato l’attività lavorativa e di non percepire altri redditi da lavoro.

Oltre a ciò è richiesta anche la residenza in Italia. Sia per la concessione che per il mantenimento dell’indennità durante il periodo di godimento della stessa. Come spiega meglio la circolare Inps n. 100 del 16 giugno 2017

la concessione dell’indennità è subordinata alla residenza in Italia e alla condizione che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa. Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

All’estero per lavoro o per vacanza

Posto che il richiedente debba risiedere in Italia per poter richiede e beneficiare di Ape Sociale, è utile sapere che egli può sempre e comunque recarsi all’estero. Diversamente dalle condizioni previste per l’ottenimento dell’assegno sociale, l’anticipo pensionistico non vieta di recarsi all’estero, anche per lunghi periodi.

Anche per lavoro. Come spiega meglio la circolare Inps appena richiamata

Il beneficiario dell’Ape sociale può svolgere un’attività lavorativa, in Italia o all’estero, durante il godimento dell’indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell’anno non superino l’importo di 8.000,00 euro lordi annui e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800,00 euro lordi annui.

L’interessato ha, come indicato nella circolare, l’onere di comunicare entro 5 giorni il venir meno della residenza in Italia. Ciò non esclude peraltro che saranno effettuati anche dei controlli a campione.

Cessazione di Ape Sociale

La cessazione dell’anticipo pensionistico cessa per diversi motivi. Il più frequente è quello del raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni). Ma la prestazione può cessare anche in caso di superamento dei redditi previsti dalla normativa o, come detto finora, per perdita della residenza in Italia. Sia in via temporanea sia definitiva.

Qualora il beneficiario che sta fruendo dell’indennità mensile perda la residenza in Italia è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all’Inps. Qualora non lo facesse, l’Inps, una volta accertata la perdita del requisito, provvederà al recupero degli indebiti anche sulla futura prestazione pensionistica.

I controlli sono svolti in maniera incrociata con i dati forniti dalle autorità consolari sulla base dell’iscrizione all’AIRE per gli italiani residente all’estero. Le variazioni anagrafiche sono comunicate all’Inps in tempo quasi reale.

Riassumendo…

  • Per ottenere Ape Sociale è necessaria la residenza in Italia.
  • Il beneficiario che si trasferisce all’estero con la residenza durante deve darne comunicazione all’Inps.
  • La perdita della residenza, anche temporanea, comporta la sospensione di Ape Sociale.
  • L’Inps effettua periodicamente controlli anagrafici sui beneficiari di Ape Sociale.