Ape Sociale non è una pensione vera e propria, ma una indennità economica corrisposta dallo Stato fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. In pratica è uno scivolo pubblico.

Riconosciuto solo a determinate condizioni di disagio sociale, l’anticipo pensionistico è concesso a domanda del lavoratore che abbia compiuto almeno 63 anni di età. Servono anche 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi).

Ape Sociale, finestre di verifica

Ma come si richiede Ape Sociale? La domanda, per chi matura i requisiti durante il 2022, deve essere presentata entro certi termini stabiliti dalla legge.

Essa è atta a verificare il possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e sociali.

Esistono tre archi temporali (finestre) di verifica: dal 1 gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva), dal 1 aprile al 15 luglio e dal 16 luglio al 30 novembre (istanza tardiva). Chi presenta per primo la domanda di Ape Sociale ha più possibilità che sia liquidata subito.

Ciò perché il fondo istituito per pagare questo tipo di prestazioni è limitato. Quindi, una volta esaurite le disponibilità economiche, si finisce in coda, in attesa che venga ripristinato. Generalmente le istanze che ricadono nella prima e seconda finestra sono sempre accolte in tempo.

Quindi può capitare che se una richiesta sia accolta, non ci siano i fondi per liquidare la prestazione. Ma si tratta solo di attendere, non si perde nulla, e l’Inps corrisponde appena possibile anche gli arretrati.

Decorrenza e importo

Una volta accolta l’istanza, Ape Sociale è liquidata e pagata fino alla maturazione dei requisiti per andare in pensione ordinaria. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ed è corrisposta per 12 mensilità.

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. Il massimale è di 1.500 euro al mese e non c’è minimale e nemmeno integrazione al trattamento minimo.

Nel caso il richiedente abbia contribuzioni in più gestioni assicurative, l’Ape Sociale è liquidata pro quota per ciascuna gestione.

Il computo, in ogni caso, non può superare il massimale di cui sopra. Durante il periodo di godimento non sono riconosciuti ne contributi figurativi, né assegni familiari.