L’Ape sociale è un’indennità a carattere sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 e prorogata fino al 31 dicembre 2022, dalla Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022. L’indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno, è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro.

Anche per il 2022, valgono le regole di incompatibilità in essere per gli anni precedenti.

Ecco tutti i casi in cui non è possibile richiedere l’Ape sociale.

L’Ape sociale anche per il 2022

L’Ape sociale può essere riconosciuta a coloro che si trovano in determinate condizioni previste dalla norma di riferimento e che abbiano compiuto almeno 63 anni di età. E’ necessario inoltre non essere già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità cd. APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Ad esempio, possono richiedere l’Ape sociale coloro che (Fonte portale Inps):

  • si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • ecc.

Tutti i casi di incompatibilità

L’erogazione dell’APE sociale è esclusa nei seguenti casi:

  • mancata cessazione dell’attività lavorativa;
  • titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
  • soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
  • titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
  • soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

Infatti, l’indennità in parola è riconosciuta fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

L’indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui