L’appartamento di proprietà condominiale, con autonoma rendita catastale, assegnato al portiere del condominio ed in cui questi vive e risiede con la propria famiglia, fa parte delle parti di uso comune tra i condomini (art. 1117 del codice civile).

Tale bene non può considerarsi di proprietà dei singoli condomini né tantomeno pertinenza per tali soggetti in quanto facente parte della proprietà ad uso comune del condominio (art. 9 D. Lgs. n. 23 del 2011 come confermato anche per la nuova IMU prevista con la manovra di bilancio 2020).

IMU sull’alloggio del portiere condominiale: paga l’Amministratore con rivalsa

Premesso che, ai sensi, dell’art. 1130 del codice civile, tra l’altro, l’amministratore di condominio è chiamato ad eseguire gli adempimenti fiscali del condominio medesimo, quest’ultimo, versa l’imposta dovuta sulle parti comuni per poi recuperare le somme dai singoli condomini in base alle rispettive quote di millesimi di proprietà.

Tale principio è espressamente sancito dal comma 768 della richiamata Legge di bilancio 2020 dove si legge che

“Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini”.

In conclusione, l’alloggio del condominio assegnato al portiere condominiale non potendosi considerare un bene di proprietà di quest’ultimo e non potendosi considerare nemmeno di proprietà dei singoli condomini, è assoggettato ad IMU quale parte comune condominiale con versamento eseguito dall’amministratore secondo le citate regole.

Potrebbero anche interessarti: