Anche per l’acquisto delle pertinenze, è possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa under 36, in presenza degli ulteriori requisiti indicati dal decreto Sostegni-bis.

Attenzione però, l’acquisto della pertinenze se separato da quello dell’abitazione, deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2022.

Le agevolazioni prima casa per gli under 36

Le agevolazioni prima casa under 36 spettano a coloro che oltre ad avere i requisiti richiesti per le agevolazioni prima casa, art. 1, Tariffa parte I, nota II bis DPR 131/86, rispettano gli ulteriori paletti previsti dall’art.

64 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis.

Il decreto appena citato, anziché prevedere l’applicazione dell’imposta di registro al 2%, l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale a 50 euro ciascuna, ne ha disposto l’esenzione in favore degli under 36 che decidono di acquistare la loro prima casa. L’esenzione si applica anche all’imposta sostituiva dovuta sul mutuo acceso per l’acquisto.

L’agevolazione opera in favore dei giovani acquirenti di una “prima casa” con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui e che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato.

Sono premiati con l’esenzione in parola, agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

E’ lecito chiedersi se le agevolazioni prima casa under 36 spettino anche per l’acquisto della pertinenze, che sia contestuale o meno a quello dell’abitazione.

Per le pertinenze regole precise

Il comma 3-bis della citata nota II-bis, dispone che l’agevolazione “prima casa” trova applicazione, al sussistere delle “condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1” – anche con riferimento alle pertinenze dell’immobile principale.

A tal fine, lo stesso comma 3 stabilisce che “sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”.

Dunque, anche per l’acquisto delle pertinenze è possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa under 36 in presenza degli ulteriori requisiti indicati nell’articolo 64 del decreto legge n. 73/2021.

In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°12/2021:

  • l’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o
  • con atto separato.

Dunque, ci sono precise regole per le pertinenze.

Attenzione però, per beneficare della agevolazioni prima casa under 36 anche per la pertinenza, l’atto deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022. Nel rispetto dei requisiti previsti sia dalla nota II-bis sia dell’art.64 del D.L. Sostegni.

In caso contrario, il contribuente rischia l’applicazione di sanzioni piuttosto pesanti.