In caso di decadenza delle agevolazioni prima casa under 36, le sanzioni in capo al contribuente sono piuttosto pesanti.

Le agevolazioni prima casa under 36

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36, sono state previste con l’art.64 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis. Le agevolazioni riguardano anche le pertinenze dell’immobile agevolato e la stipula del mutuo per l’acquisto dell’immobile.  Si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Possono beneficiare delle misure di favore, coloro che, rispettano precisi requisiti anagrafici e reddituali/patrimoniali:

  • non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  • hanno un ISEE, non superiore a 40.000 euro annui.

Cosa succede se in sede di accertamento l’Agenzia delle entrate verifica che il contribuente non possiede i requisiti previsti dalla norma?

Ebbene le sanzioni sono piuttosto pesanti.

In caso di violazioni, le sanzioni sono pesanti

In caso di insussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere alle agevolazioni in esame, il Fisco provvede a recuperare:

  • le imposte dovute,
  • gli interessi, nonché
  • ad irrogare le sanzioni applicate in materia di di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” dalla nota II-bis all’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR e dall’articolo 20 del DPR n. 600/1973.

Nello specifico, laddove comunque il contribuente rispetti i requisiti per beneficiare delle agevolazioni prima casa ma non quelli per le agevolazioni under 36:

  • in caso di atto soggetto a imposta di registro questa è recuperata nella misura del 2 per cento e
  • le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Nel caso in cui l’acquirente abbia fatto ricorso, altresì, al mutuo, l’imposta sostitutiva è recuperata nella misura dello 0,25 per cento.

In merito al credito d’imposta pari all’IVA pagata, se l’atto traslativo è soggetto a Iva, il Fisco provvedere a recuperarlo per intero.

 Resta ferma l’applicazione dell’IVA al 4%.

Attenzione, se oltre a non aver i requisiti per le agevolazioni under 36, il contribuente non rispettava neanche quelli previsti in materia di agevolazioni prima casa:

  • l’imposta di registro è determinata nella misura del 9%, con un minimo di 1.000 euro
  • le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzione (30% della maggiore imposta dovuta).

L’imposta sostitutiva sul finanziamento, inoltre, è applicata nella misura del 2 per cento. Anziché 0,25%.

Il credito d’imposta sull’Iva al 4% eventualmente pagata viene meno. Dovrà essere restituito insieme alle sanzioni e agli interessi. Oltre alle conseguenze per aver pagato l’Iva al 4% anziché al 10%.