Anche l’acquisto delle pertinenze sono ammesse al bonus prima casa under 36 di cui al decreto Sostegni bis. Tuttavia, in tal caso, bisogna tener presente alcune regole particolari richiamate dall’Agenzia delle Entrate.

Il beneficio casa under 36

I giovani fino a 36 anni ed acquirenti di una “prima casa” e con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui, hanno diritto al c.d. bonus prima casa under 36.

L’agevolazione si sostanzia nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e nel riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta).

E’ altresì prevista esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Attenzione alla categoria catastale della casa

L’atto di acquisto non deve avere ad oggetto immobili appartenenti a categorie catastali di lusso (A/1, A/8 ed A/9).

Quindi, affinché trovi applicazione il bonus prima casa under 36, l’atto di compravendita deve riguardare immobili appartenenti ad una delle seguenti categorie:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini).

Il bonus, salvo proroghe, si applica agli atti di “compravendita” stipulati nel periodo 26 maggio 2021 – 30 giugno 2022 (vedi anche Bonus prima casa under 36: elenco degli atti ammessi ed esclusi).

Ammesse al bonus prima casa under 36 anche le pertinenze

Le agevolazioni in commento si applicano anche alle pertinenze della casa acquistata. Ciò, tuttavia, limitatamente ad un numero massimo di tre pertinenze ciascuna appartenente a categoria catastale:

  • C/2 (Magazzini e locali di deposito)
  • C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse)
  • C/7 (Tettoie chiuse od aperte).

Esempio

Si acquista una casa di categoria catastale A/2 con tre pertinenze di cui due C/6 ed un C/2.

Le agevolazioni si applicano sull’A/2, sul C/2 e su un solo C/6 (la scelta è a discrezionalità del contribuente). Sull’altro C/6 si applica le regole ordinarie.

Nella Circolare n. 12/E del 2021, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che ai fini del bonus, l’acquisto della pertinenza può essere fatto:

  • contestualmente all’acquisto della casa
  • oppure con atto separato da quello di acquisto della casa, purché l’atto di compravendita della pertinenza sia fatto entro il 30 giugno 2022.

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