Con risoluzione n, 80 / E del 9 settembre 2019, avente ad oggetto “Atto di separazione consensuale, articolo 19 legge n.74/1987 e agevolazioni ‘prima casa’ , nota II-bis, articolo 1, Tariffa, Parte I, DPR n. 131/1986”, l’Agenzia delle Entrate comunica un importante novità in tema di agevolazioni prima casa. Vediamo di cosa si tratta.

Le agevolazioni sull’acquisto della prima casa

Le agevolazioni sulla prima casa permettono, sostanzialmente, di acquistare un immobile con una tassazione decisamente inferiore rispetto ad un acquisto diverso dalla prima abitazione.

In particolare, nel caso di acquisto da un soggetto privato, si avrà alle seguenti agevolazioni:

  • Imposta di registro del 2% (minimo 1.000);
  • Imposta ipotecaria pari a 50 euro;
  • Imposta catastale pari a 50 euro.

Nel caso in cui, la vendita sia effettuata da un’impresa, quindi soggetta a iva, le imposte da versare sono le seguenti:

  • Imposta di registro pari a 200 euro;
  • Imposta ipotecaria pari a 200 euro;
  • Imposta catastale pari a 200 euro;
  • Iva al 4% (invece che al 10%).

Il soggetto che ha acquistato “prima casa” con tali agevolazioni, se rivende l’immobile prima della scadenza di 5 anni, senza il riacquisto di un altro immobile entro un anno, deve versare la differenza delle imposte che sarebbero state pagate in assenza di agevolazioni, più una sanzione del 30% e gli interessi di mora.

Ma cosa succede se l’immobile viene venduto o donato a causa della separazione dei due coniugi?

Vendita dell’immobile, prima dei 5 anni, in caso di separazione

Con risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019, l’Agenzia Delle Entrate chiarisce che: «in linea con la ratio dell’art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987, si ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa”, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo beneficio».

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