Passato il Santo passata la festa. Passato il 16 giugno passato l’acconto IMU 2023. Chi non ha pagato entro la scadenza, oppure ha pagato un importo insufficiente, è caduto in sanzione. Anche se può ancora limitare i danni ricorrendo al c.d. ravvedimento operoso.

Fare il ravvedimento significa mettersi in regola spontaneamente prima che arrivi il comune a contestare l’omesso pagamento. L’IMU, infatti, è un tributo di competenza comunale. Ravvedersi però non significa non pagare sanzione, ma significa pagare una sanzione molto ridotta che varia a seconda del tempo in cui ci si mette in regola.

Tuttavia, non tutto coloro che hanno saltato la scadenza del 16 giugno 2023 si trovano in questa situazione. C’è una parte del nostro Paese che è interessata da una proroga dei termini di versamento.

Andiamo con ordine.

Scadenze ordinarie e ravvedimento

L’IMU è un tributo che colpisce il possesso di immobili in Italia. Come anticipato è di competenza comunale. Si paga in acconto e saldo. Queste le scadenze:

  • 16 giugno 2023 – Acconto IMU 2023;
  • 18 dicembre 2023 – Saldo IMU 2023.

In realtà la scadenza del saldo sarebbe il giorno 16 dicembre che, essendo sabato, slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Dal 1° gennaio 2023 ha fatto debutto l’ILIA (Imposta locale immobiliare) che sostituisce l’IMU per gli immobili situati nel Friuli Venezia Giulia. L’imposta, comunque, ricalca sostanzialmente la disciplina IMU, incluse le scadenze di pagamento.

Per i ritardatari nel pagamento dell’acconto IMU 2023 c’è, come anticipato, il ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione. Fare ravvedimento comporta il versamento dell’imposta omessa, della sanzione ridotta (art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997) e degli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo. Stesso discorso per gli eventuali ritardatari del saldo IMU 2023.

Chi è ancora in tempo a pagare l’acconto IMU 2023 senza sanzione

Ci sono alcuni possessori di immobili che, tuttavia, pur se hanno saltato la scadenza del 16 giugno per pagare l’acconto IMU 2023 non cadono in sanzione.

Sono i possessori di immobili (case, terreni, ecc.) ubicati nei comuni dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dalle alluvioni verificatesi agli inizi del mese di maggio di questo stesso anno.

In particolare si tratta dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 (c.d. decreto alluvioni).

Il menzionato decreto ha stabilito, infatti, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari in scadenza tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023. Quindi, anche per l’IMU. La sospensione interessa coloro che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale o quella operativa nei comuni e/o frazioni riportati nel medesimo allegato 1 del decreto.

I pagamenti sospesi devono essere fatti entro il 20 novembre 2023 e non sono dovuti sanzioni e interessi.

Riassumendo…

  • l’acconto IMU 2023 è scaduto il 16 giugno
  • chi ha saltato la scadenza o ha pagato un importo insufficiente può rimediare con il ravvedimento operoso
  • per i possessori di immobili ubicati nei comuni indicati all’allegato 1 del decreto Alluvioni c’è la sospensione dei versamenti ricadenti nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023
  • la sospensione è solo per coloro che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale o quella operativa nei comuni e/o frazioni indicati allegato 1 del decreto alluvioni
  • per tali soggetti il versamento dell’acconto IMU 2023 si può fare entro il 20 novembre 2023 senza sanzione e interessi.