Il 730-2023, tramite il quale i contribuenti potranno dichiarare i redditi conseguiti nel 2022, contiene diverse novità; abbiamo già parlato delle nuove aliquote Irpef e delle nuove no-tax area. In realtà le novità che caratterizzano il nuovo 730 sono diverse. Se ci soffermiamo sul 730 precompilato, a cambiare sono soprattutto i controlli su scontrini e fatture per i contribuenti che ricorrono a tale tipo di modello dichiarativo.

In redazione, ci sono arrivati diversi quesiti sul 730, tra questi, quello più frequente, riguarda la necessità di conservare gli scontrini, compresi quelli della farmacia, ai fini della detrazione delle relative spese in dichiarazione dei redditi.

Da quest’anno, è possibile buttare gli scontrini senza avere ripercussioni negativi sui controlli posti dal Fisco?

Diamo una risposta precisa al quesito che ci siamo appena posti, chiarendo fin da subito che i controlli documentali possono sempre riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

730-2023. Cambiano i controlli sul precompilato

I controlli sul 730 precompilato, sono disciplinati dall’art. 5 del D.Lgs 175/2014.

Innanzitutto partiamo dai controlli formali effettuati sul 730 precompilato: inviato direttamente dal contribuente tramite l’applicativo dell’Agenzia delle entrate o inviato tramite il proprio datore di lavoro.

In particolare, a monte, bisogna distinguere due situazioni: dichiarazione dei redditi presentata senza modifiche rispetto ai dati precaricati dall’Agenzia delle entrate; dichiarazioni dei redditi modificata rispetto al contenuto predisposto dal Fisco.

In particolare:

nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Venendo alla presentazione con modiche rilevanti ossia che incidono sull’imposta dovuta: l’esclusione dai controlli formali sulla documentazione 730, compresi gli scontrini della farmacia, non opera rispetto ai dati precaricati dal Fisco (spese universitarie, mediche, locazioni brevi, ecc.) che sono stati oggetto di modifica da parte del contribuente.

Ad esempio, ipotizziamo che nella dichiarazione precompilata 730, il contribuente si accorga che uno scontrino della farmacia è stato caricato per un importo più basso di quello effettivamente riportato sullo stesso documento.

Ebbene in tali casi, il contribuente potrà modificare la dichiarazione e inserire l’importo corretto.

Di conseguenza, rispetto a tale dato modificato si esporrà ai controlli del Fisco. Nessun controllo formale potrà riguardare le spese preinserite dall’Agenzia delle entrate che non sono state modificate.

A ogni modo: con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica. Dunque, nel caso ipotizzato sopra, l’Agenzia delle entrate, potrà verificare lo scontrino il cui importo è stato inserito manualmente dal contribuente.

La presentazione della dichiarazione tramite CAF o commercialisti

Il discorso cambia se la dichiarazione viene presentata dal contribuente tramite Caf o professionista.

Innanzitutto, come da istruzioni di compilazione del 730, il contribuente conserva la documentazione in originale. Mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate.

I principali documenti da esibire al Caf sono:

  • la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
  • gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute;
  • gli F24;
  • la dichiarazione modello REDDITI (riporto di un credito dall’anno precedente).

Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta. Neanche la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio.

Se i documenti sono già in suo possesso.

I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno (dichiarazione 2023 per dichiarare i redditi 2022) vanno conservati fino al 31 dicembre 2028. Termine entro il quale il Fisco può richiederli.

Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificate.

I controlli sulle dichiarazioni presentate tramite CAF o commercialista

Diciamo fin da subito, che laddove la dichiarazione sia presentata tramite Caf o commercialista, allora il controllo formale sui documenti è effettuato in capo al Caf o al professionista. Attenzione però, in caso di visto di conformità infedele sul 730, il contribuente paga la maggiore imposte e  gli interessi. Il professionista paga le sanzioni.

Detto ciò:

Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista:

  • senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (spese universitarie, mediche, funebri, ristrutturazione; ecc.);
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Su tale ultimo punto, il controllo formale non e’ effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla precompilata. In tale caso non e’ richiesta la conservazione della documentazione di spesa. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformita’, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano in precompilata.