Se decidiamo di presentare il 730 precompilato tramite il CAF o il nostro commercialista di fiducia, questi sono tenuti ad apporre il viso di conformità sulla dichiarazione. Con il visto di conformità l’intermediario accerta che quanto indicato nella dichiarazione dei redditi rispecchia il contenuto della documentazione e delle pezze giustificative presentate dal contribuente. Laddove l’intermediario si accorge che nella dichiarazione è presente un errore, deve tempestivamente avvisare il contribuente al fine di presentare un nuovo dichiarativo. Nel caso in cui il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, l’intermediario è tenuto ad inviare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.

Il visto di conformità sul 730 precompilato

I controlli formali sul 730 precompilato inviato tramite CAF o professionista abilitato sono effettuati in capo agli stessi sia se la dichiarazione è presentata con modifiche sia se si conferma appieno quanto predisposto dall’Agenzia delle entrate.

I professionisti e i CAF sono tenuti ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione presentata per il loro tramite. Il visto di conformità riguarda sia il 730 precompilato che quello ordinario.

Il professionista o il Caf deve controllare ossia verificare la documentazione esibita dal contribuente, nell’ambito dei controlli formali, ex art.36-ter del DPR 600/73.

La verifica riguarda:

  • la corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
  • le detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati;
  • le deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati;
  • dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Ulteriore controlli di CAF e professionisti abilitati

Sulla base delle indicazioni riportate nella circolare n° 19/E 2020,  in riferimento ai controlli diversi da quelli di cui all’art.

36-ter, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU)
  • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
  • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione
  • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione
  • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
  • degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

Nella stessa circolare è elencata la documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità.  In sede di controlli attivati dal Fisco,  potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare. Salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. Ad ogni il modo, il contribuente è sempre l’unico responsabile circa la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali nonché l’unico a rispondere sul controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Laddove nel 730 siano indicati crediti da utilizzare in compensazione orizzontale oltre soglia di 5.000 euro non è necessario un doppio visto di conformità.

La dichiarazione rettificativa o la comunicazione dei dati relativi alla rettifica

Le sanzioni previste in caso di apposizione di un visto di conformità infedele, sono individuate all’art.39 del D.Lgs 241/1997.

A tal proposito, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF, sono tenuti al pagamento di un importo a titolo di sanzione pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata.

Il contribuente è tenuto a pagare la maggiore imposta contestata e gli interessi.

Ciò vale sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La dichiarazione rettificativa

Attenzione, se l’infedeltà del visto non è stata già contestate dal Fisco, con la comunicazione di cui all’art.26 del D.m 164/1999, l’intermediario può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.

In tale caso, la sanzione può essere versata in ravvedimento operoso. La violazione non è punibile se di importo inferiore a 30 euro.

Sulla dichiarazione rettificativa ci sono da chiarire diversi aspetti.

In base a quando detto finora, la dichiarazione rettificativa o la comunicazione relativa alla rettifica può essere inviata al Fisco fino a quando non è stata contestata l’apposizione del visto di conformità infedele.

Attenzione, per la modifica dei redditi dichiarati deve essere presentata una dichiarazione del contribuente e non può essere utilizzata la comunicazione dei dati relativi alla rettifica. Ciò indipendentemente dall’anno in cui è stata prestata l’assistenza fiscale sul 730 precompilato o ordinario.

Da qui:

  • per la presentazione della dichiarazione rettificativa deve essere utilizzato il modello 730 relativo al periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica;
  • per le  per le dichiarazioni trasmesse successivamente alla data del 10 novembre dell’anno di presentazione del 730, gli eventuali versamenti dovranno essere eseguiti a cura dei contribuenti e gli eventuali rimborsi sono eseguiti a cura dell’Agenzia delle entrate.

Su tale ultimo punto: le modalità di effettuazione dei versamenti e dei rimborsi sono le stesse di quelle previste per i 730 presentati senza sostituto d’imposta; il dichiarativo deve essere qualificato quale 730 senza sostituto.

Se il contribuente presenta il modello Redditi

Per sanare l’errore rilevato dal CAF o dal Commercialista, il contribuente può decidere di rinunciare alla loro assistenza fiscale. Presentando un modello Redditi integrativo e provvedendo al pagamento del dovuto. In tale caso,  la posizione è sanata anche nei riguardi del Caf/professionista che ha apposto il visto di conformità infedele.

Consegna dell’F24 al contribuente

Può accadere che il CAF o il professionista predisponga la dichiarazione rettificativa e paghi la sanzione a suo carico in ravvedimento. Allo stesso momento o comunque a stretto giro, consegna l’F24 al contribuente per far si che quest’ultimo possa versare l’imposta e gli interessi a suo carico.

In tale caso, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, la consegna dell’F24 libera il professionista da qualsiasi responsabilità. L’omesso o carente versamento di imposta e interessi da parte del contribuente deve essere a questi riferito.

Attenzione, il pagamento dell’F24 può avvenire anche dopo la presentazione della dichiarazione rettificativa. Ad ogni modo, il versamento deve essere effettuato prima della contestazione della violazione con la già citata comunicazione di cui all’art.26 del d.M 164/1999. Comunicazione con la quale è riportato l’esito del controllo, con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.

Verifica di ulteriori errori sul 730 precompilato

Può accadere che, presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate rilevi ulteriori errori. Errori non sanati con il 730 rettiificativo presentato in precedenza.

Se l’ufficio riscontra un ulteriore errore, nell’emissione dell’esito al Caf/professionista,  deve tenere conto degli importi già sanati con il pagamento delle imposte, sanzioni e interessi che erano scaturiti dal 730 rettificativo. In tal caso, l’Agenzia delle entrate dovrà liquidare solo le imposte che derivano da eventuali ulteriori errori riscontrati, applicando alle stesse la sanzione e gli interessi corrispondenti.

Infine, è lecito chiedersi come il CAF o il professionista informa il contribuente della necessità di presentare un 730 rettificativo. Soprattutto c’è da capire in che modo debba dimostrare che il contribuente non intende presentare una dichiarazione rettificativa del 730 precompilato o ordinario già inviato.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate, con una FAQ, ha chiarito che:

Il Caf/professionista è tenuto a informare il contribuente della necessità di correggere la dichiarazione presentata. Al riguardo si fa presente che la sussistenza della condizione che “il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione” si deve ritenere soddisfatta attraverso l’acquisizione della prova che l’intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata o telegramma) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest’ultimo al Caf/professionista, l’invito a presentare una nuova dichiarazione. Non appare pertanto necessario esibire la prova dell’esplicito diniego del contribuente.

La prova dell’effettuazione della comunicazione può essere costituita anche dalla notizia della società incaricata della trasmissione che il destinatario non può essere raggiunto.

Non è necessario esibire la prova dell’esplicito diniego del contribuente.