L’intento della presente trattazione è quello di creare una guida che permetta al lettore di apprendere cosa sia un fondo comune d’investimento ed i relativi vantaggi (estrapolati dall’analisi della definizione di fondo), quali tipologie ne esistono, i costi da sostenere per investirvici, il regime di tassazione a cui sono soggetti ecc. Si vuole quindi dare al risparmiatore una guida introduttiva che lo porti ad essere consapevole ed informato su cosa sia questa tipologia di veicolo d’investimento.

Per questioni di tempo e spazio si lasciano a futuri approfondimenti le questioni relative alla valutazione degli stessi.

Prima di cominciare è bene dire che un fondo comune d’investimento è un istituto d’intermediazione finanziaria che ha la funzione di raccogliere denaro dai risparmiatori, al fine di investire il ricavato e creare valore nel tempo.

Uno degli scopi principali di tali strumenti è quindi quello di permettere ai risparmiatori di investire anche cifre esigue, permettendo nel contempo di beneficiare degli effetti della diversificazione fra vari strumenti, settori ed aree geografiche (cosa che impiegherebbe sicuramente ingenti capitali per esser ben attuata, così come alti costi di transazione se s’intende mantenere una gestione attiva del proprio portafoglio, e quindi tale da ri bilanciarlo periodicamente in base a determinati criteri).

In Italia, l’avvio (a volte disastroso) di questi veicoli d’investimento coincide praticamente con l’emanazione della Legge 77/83  denominata “Istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare”, normativa con cui nasce l’industria del risparmio gestito italiana; nel 1984 la creazione del primo prodotto conforme alla nuova normativa da parte della Ras. Tuttavia, da quel momento e per più di 10 anni a venire, non c’è stato un reale decollo di questi organismi, né investimenti nella formazione del personale e nella qualità del management.

L’espansione ed il successo di tali organismi coincidono più o meno con il periodo di entrata nell’Euro e i fattori fondamentali sono stati due:

  1. l’abbassamento dei rendimenti dei titoli di stato e la conseguente ricerca di investimenti alternativi  da attuare con cifre esigue
  2. la reale possibilità di diversificazione sui mercati internazionali

Fatta una breve introduzione entriamo nello specifico

Cosa sono? 

In Italia i fondi comuni d’investimento vengono decritti con la seguente definizione (Testo Unico della Finanza, art 1 lett j): “Organismo d’Investimento Collettivo del Risparmio (assieme alle SICAV) costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore”.

Occorre allora anche definire, come da normativa, cosa sia un Organismo d’Investimento Collettivo del Risparmio, brevemente OICR (TUF art 1 lett k): “organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata”.

Sviscerando le definizioni si carpisce che un fondo comune d’investimento:

  • essendo costituito in forma di patrimonio autonomo, ha il relativo patrimonio tenuto distinto e segregato da quello della società che lo gestisce (in tal modo dovrebbe esser garantita la trasparenza e ridotta la possibilità di confusione fra patrimoni ma, soprattutto, rende impossibile che i creditori della società di gestione possano aggredire il fondo)
  • ha un patrimonio complessivo che viene gestito a monte -ossia collettivamente, in modo unitario e con lo stesso approccio per tutti i partecipanti al fondo- e diviso in quote detenute dagli investitori in proporzione al patrimonio complessivamente investito (si acquistano quindi delle quote il cui valore varia in funzione dei risultati degli strumenti in cui è investito il capitale del fondo)
  • viene gestito da un terzo soggetto, autorizzato dalla normativa e rintracciato nella società di gestione del risparmio
  • investe tutto il patrimonio complessivamente raccolto in diverse attività finanziarie (azioni, obbligazioni, crediti ecc), beni mobili o immobili
  • presenta una predefinita politica d’investimento, individuata nel regolamento del fondo e che determina anche il grado di rischio del fondo stesso

Oltre agli investitori ed al gestore spunta fuori una terza categoria nei rapporti che si vengono a creare, ossia la banca depositaria: in pratica gli strumenti finanziari e la liquidità detenuti dal fondo vanno depositati presso una banca.

Questo terzo soggetto, oltre a quello della custodia, ha il compito vigilare sul rispetto dei criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa.
Vigila, in altre parole, su legittimità e regolarità dell’operato della SGR in materia di: acquisto-vendita di titoli; acquisto-rimborso delle quote dei fondi; calcolo del valore delle quote dei fondi.

Come funzionano? Distinzioni per oggetto, modalità entrata/uscita, normativa ecc

Una prima distinzione può esser fatta a secondo della modalità con cui è possibile entrare/uscire dal fondo:

  1. Per fondo aperto s’intende un fondo a capitale variabile, in cui gli investitori possono investire/smobilizzare il proprio capitale in ogni momento secondo le modalità stabilite dal regolamento del fondo. Il valore di ogni quota viene calcolato giornalmente e dipende sia dai prezzi di mercato dell’intero portafoglio che dal numero di quote esistenti in quel preciso giorno. Questo tipo di fondi investono prevalentemente in asset quotati sul mercato.
  2. Per fondo chiuso s’intende un fondo a capitale fisso in cui gli investitori sottoscrivono le quote solo al momento di sottoscrizione iniziale ed in base al prezzo di sottoscrizione iniziale, mentre il ritiro dei capitali può avvenire o al termine della durata prevista del fondo (che, per legge, non può superare i trent’anni) o a scadenze intermedie e predeterminate nel regolamento di gestione.
    Prescindendo da questi momenti prestabiliti, le quote dei fondi chiusi possono essere acquistate e vendute soltanto in Borsa. Di conseguenza, nel periodo che intercorre tra l’apertura e le scadenze intermedie, l’unica possibilità per l’investitore di modificare l’ammontare del proprio investimento è data dalle negoziazioni in borsa. Ai fondi chiusi vengono inoltre generlamente riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate).

In base all’oggetto in cui si investe è possibile distinguere fra:

  • Fondi mobiliari > Possono essere chiusi o aperti ed investono il capitale raccolto in valori mobiliari (azioni, obbligazioni ecc)
  • Fondi Immobiliari > Possono essere istituiti esclusivamente in forma chiusa ed investono tutto il capitale -o quasi- in beni immobili (case, fabbricati, immobili a scopo commerciale ecc), società del settore real estate e diritti reali immobiliari (usufrutto, uso ecc), e comunque per un ammontare non inferiore ai due terzi del patrimonio del fondo

Una terza catalogazione può esser fatta in base al tipo di specializzazione/area di operatività. In tale ambito l’associazione che riunisce le SGR, Assogestioni, ha stilato un elenco di fondi in base alla loro specializzazione per renderne trasparenti le caratteristiche principali ed i principali fattori che impattano sulla rischiosità. Sono previste 5 macro categorie, ed ognuna di esse è caratterizzata da una percentuale minima e massima di investimento azionario che ne definisce l’asset allocation. In particolare, in base alle varie politiche d’investimento, troviamo:

  1. Fondi azionari > investono almeno il 70% in titoli azionari e sono caratterizzati da alto grado di rischio
  2. Fondi obbligazionari > investono in titoli di stato ed obbligazioni corporate (i fondi obbligazionari misti possono investire fino al 20% del portafoglio in titoli azionari)
  3. Fondi flessibili > non hanno vincoli di asset allocation azionaria, potendo cioè investire in azioni dallo 0% al 100%
  4. Fondi bilanciati > investono in titoli azionari per ammontari che vanno dal 10% al 90% del portafoglio;
  5. Fondi monetari > non possono investire in azioni ma esclusivamente in strumenti del mercato monetario, ossia in strumenti di debito a breve e brevissimo termine che, per l’elevato grado di liquidità da cui sono caratterizzati, sono considerati alternativi al cash (i principali strumenti del mercato monetario sono rappresentati da riserve bancarie, conti di deposito, titoli di stato come i bot, commercial paper a breve e brevissimo termine, strumenti di pronti contro termine ecc.)

Sempre in base al grado di specializzazione possiamo distinguere moltissime sottocategorie in base al criterio di diversificazione/specializzazione:

  • quelli diversificati (o non specializzati) investono in strumenti diversi (es fondi bilanciati e fondi flessibili) e titoli di società relative a settori economici diversi e/o a Paesi diversi
  • quelli specializzati utilizzano una parte preponderante della loro disponibilità in un investimento principale, ossia in titoli di società caratterizzate da un determinato grado di rischio (es azionario emerging markets, obbligazionario speculative o high Yield grade o obbligazionario investment grade ecc), che operano in un solo settore (specializzazione economica) o relative ad un solo Paese o a area geografica (specializzazione geografica, es azionario euro).

Va da se che la performance di un fondo andrà sempre valutata in base ad un parametro di riferimento detto benchmark, ossia ossia un indice – a volte elaborato da soggetti terzi- con il quale confrontare le performance del fondo e parallelamente con cui capire la rischiosità degli strumenti in cui il fondo investe. Banalmente, un fondo che ha come obiettivo quello di battere l’S&P 500 andrà confrontato con l’S&P500; un fondo che investe in obbligazioni high yield americane andrà confrontato con un’indice di obbligazioni High Yield relative al mercato americano;). Per i fondi di diritto italiano vige l’obbligo di indicare questo parametro in tutta la documentazione rivolta al pubblico.

In base all‘ordinamento giuridico troviamo:

  • Fondi Armonizzati > rappresentano una sotto categoria dei fondi aperti (e sono quelli più commercializzati in Italia), investono prevalentemente in strumenti quotati e vengono definiti armonizzati in quanto conformi alle normativa comunitaria, potendo essere commercializzati nell’Unione Europea in base al principio del mutuo riconoscimento. Seguono, in altre parole, regole e criteri comuni volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, limitando e frazionando i rischi assumibili dai fondi. La vigilanza su tali fondi è riservata alle autorità del paese di origine (ad esempio, un fondo Tedesco sarà vigilato dall’autorità della Germania anche se offerto in Italia); alle autorità italiane spetta esclusivamente il controllo sulle modalità di commercializzazione del prodotto nel nostro Paese. Fra i vincoli di tali fondi spunta il fondamentale divieto di: non investire più del 10% del patrimonio in strumenti finanziari di un singolo emittente, in altri fondi, derivati o titoli non quotati nei mercati regolamentati; non investire in strumenti derivati per la copertura dei rischi per un ammontare totale che supera il valore netto del fondo.
  • Fondi non armonizzati > Fondi non conformi alle direttive europee, e per questo caratterizzati da vincoli più larghi, maggiore libertà operativa ed adatti generalmente ad investitori facoltosi con ampie disponibilità. Fra essi troviamo: gli Hedge Fund (o impropriamente detti Speculativi), che applicano strategie d’investimento sofisticate (es beta neutral/spread trading ecc), possono operare con short selling (lo fanno non solo per aumentare l’esposizione, ma a volte anche per ridurre la volatilità), utilizzano strumenti anche diversi da azioni ed obbligazioni (come futures ed opzioni), gestiscono attivamente il rischio e cercano di ottenere sistematicamente degli elevati rendimenti; i Fondi di Fondi, ossia fondi d’investimento che a loro volta investono in altri fondi in modo da “massimizzare” la diversificazione dei propri investimenti (articolano le operazioni  su diversi settori economici, diverse commodities, diverse valute, e diversi gestori ma attenzione: oltre alle commissioni di ingresso nel fondo di fondi, il risparmiatore paga o rischia di pagare commissioni di gestione sia al fondo di fondi, che ai singoli fondi comuni in cui investe il fondo di fondi); i Fondi riservati (mobiliari, immobiliari, aperti o chiusi) sono così chiamati poiché in essi possono investire solo gli investitori qualificati (imprese di investimento, istituti di credito, agenti di cambio, SGR, SICAV, fondi pensione, imprese di assicurazione, società finanziarie a capo di gruppi bancari, fondazioni bancarie e persone fisiche e giuridiche in possesso di competenza specifica e certificata dalla CONSOB)

Si vedano inoltre i fondi pensione, e particolari tipi di fondi come gli index fund, gli Umbrella fund, i fondi etici e quelli a capitale protetto

In ultimo, ma non per importanza vie è da considerare che i fondi comuni d’investimento vanno tenuti distinti dagli ETF: i primi si caratterizzano infatti per una gestione attiva, il cui fine dovrebbe essere quello di battere il benchmark di riferimento; i secondi si caratterizzano per il fatto di replicare il più fedelmente possibile l’andamento e la composizione dell’indice o dello strumento che intendono replicare (sono caratterizzati in altre parole da gestione passiva, che implica costi di gestione decisamente minori)

Tassazione

Per i fondi comuni d’investimento di diritto italiano e comunque armonizzati UE viene generalmente applicata un aliquota al 26%

I proventi (dividendi, cedole e proventi derivanti dalla differenza fra il valore di riscatto e costo di sottoscrizione) costituiscono redditi da capitale e sono assoggettati ad imposta compresa tra il 12,5% ed il 26% in funzione della quota eventualmente investita in Titoli di Stato che sono inseriti nella White list in cui investe il fondo; in altre parole la parte investita nei Titoli di Stato “white list” è assoggettata all’aliquota del 12,50%, tutto il resto al 26%. Costituendo redditi da capitale non possono essere utilizzati per compensare eventuali minusvalenze nello zainetto fiscale; inoltre la tassazione viene applicata tramite il principio di cassa, cioè nel momento in cui si smobilizza l’investimento o viene trasferito da un fondo ad un altro (ciò è molto vantaggioso poiché lo stacco dei dividendi o delle cedole non è soggetto a tassazione)

Le perdite eventualmente derivanti dallo smobilizzo dell’investimento o da costi di negoziazione (commissioni di entrata ed uscita, diritti fissi, switch da un rapporto all’altro) sono minusvalenze rientranti nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria, finiscono nello zainetto fiscale, e pertanto possono essere compensate (entro 5 anni dal momento in cui vengono generate) solo con plusvalenze derivanti da titoli che generano redditi diversi di natura finanziaria.

Occorre poi distinguere tra:

  • Fondi armonizzati UE > seguono il principio di cassa (tassazione al momento del realizzo del provento) con il metodo della ritenuta alla fonte a titolo di imposta, cosicché non sussistono obblighi di inserimento nella dichiarazione dei redditi dell’investitore.
  • Fondi non armonizzati UE > seguono il principio di cassa ma utilizzano il sistema della ritenuta a titolo di acconto, e l’investitore deve riportare in dichiarazione dei redditi l’ammontare dei proventi conseguiti e delle ritenute versate.

Costi da sostenere

Possono essere individuati i seguenti costi in cui un risparmiatore può incorrere per investire in un fondo:

  • Commissioni di ingresso/uscita > costituiscono i proventi della rete di vendita, e quindi i costi che l’investitore sostiene per sottoscrivere una o più quote, nonché al momento dell’uscita dal fondo (questa può avvenire a discrezione dell’investitore o a seguito di una dismissione dei capitali allocati dal fondo in un periodo minore di quello eventualmente preventivato in precedenza dal fondo stesso, ad esempio a causa di eventi imprevisti che possono determinare esigenze di liquidità). Entrambi i costi possono essere previsti o meno, ed i fondi che non li prevedono vengono chiamati no-load
  • Commissioni di collocamento > Caratteristiche dei fondi a durata predeterminata e costituiscono un alternativa alle commissioni di ingresso
  • Commissioni di gestione >  Costituiscono la remunerazione della SGR per la sua attività di gestione e di amministrazione del fondo. Variano da fondo a fondo e vengono decurtate direttamente dal patrimonio del fondo stesso. Vengono inoltre considerate come spese ricorrenti (e non una tantum come le commissioni di ingresso/uscita)
  • Commissioni d’incentivo (o performance fees) > Possono essere definite come un premio che i risparmiatori elargiscono alla SGR nel caso in cui i rendimenti prodotti risultino superiori a un target prestabilito. Attenzione però, perché il benchmark deve essere adeguato alle caratteristiche del fondo e non un parametro facile da battere e/o poco significativo (a volte i manager potrebbero inoltre assumere rischi eccessivi alla ricerca di grandi rendimenti per battere il bechmark). Inoltre la periodicità del calcolo non deve essere molto frequente, poiché il rischio è quello di pagare commissioni in periodi intermedi anche in caso di un rendimento negativo nel complesso

L’indicatore della maggioranza dei costi operativi legati alla gestione dei fondi è costituito dal Total Expense Ratio (TER), che deve essere specificatamente indicato nel prospetto informativo; questo indicatore Il TER viene calcolato come rapporto tra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso.

Vigilanza

In modo totalmente analogo a tutto il contesto finanziario vi sono due soggetti a presidio della vigilanza:

  1. La CONSOB vigila sulla correttezza e la trasparenza dell’operato della SGR e dei soggetti responsabili del collocamento (rete di vendita che può ad esempio esser creata e gestita da una banca, che solitamente controlla la SGR). Tale organo da inoltre l’ok alla pubblicazione dei prospetti informativi, che devono essere consegnati ai risparmiatori interessati a sottoscrivere un fondo.
  2. La Banca d’Italia, a cui spetta il compito di autorizzare, sentita la CONSOB,  l’attività delle SGR, nonché di approvare il Regolamento di Gestione dei fondi comuni e di vigilare sull’operato delle Banche depositarie.

Nella prossima analisi scopriremo: Come calcolare correttamente il rendimento di un fondo? Scopriamolo!