Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio, è entrato in vigore venerdì 20 febbraio la Legge n. 14/2026, che introduce “Modifiche al D.lgs. 209/2003” e altre disposizioni sulla cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a vincoli. Il punto centrale riguarda le auto colpite da fermo amministrativo: fino a ieri, queste vetture restavano di fatto “congelate”, inutilizzabili e, soprattutto, non cancellabili dal PRA e dagli altri registri pubblici.
Questa rigidità ha prodotto effetti evidenti nelle città e nelle aree periferiche: molte auto sono rimaste abbandonate per anni su strada o su terreni, contribuendo al degrado urbano e a problemi ambientali.
Le stime riportate indicano circa 4 milioni di veicoli interessati dal blocco, con 1 milione di carcasse o mezzi ormai fuori uso destinati alla demolizione. La nuova disciplina viene presentata come un cambio di passo: non risolve il debito che ha originato il fermo amministrativo, ma apre una via d’uscita concreta per liberare spazi pubblici e ridurre l’accumulo di rottami.
Addio a un costo che pesava: non si paga più il bollo auto dopo la radiazione
La novità più rilevante per i proprietari è la possibilità di chiedere la radiazione del veicolo, cioè la cancellazione dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e da ogni pubblico registro, e di arrivare alla rottamazione, ossia alla distruzione fisica dell’auto. In passato, chi aveva un’auto con fermo amministrativo si trovava spesso in un paradosso: il mezzo non poteva circolare, ma continuava a generare spese.
La legge consente ora di “chiudere” la posizione del veicolo sul piano dei registri e, di conseguenza, di evitare costi che apparivano difficili da giustificare per un bene inutilizzabile.
Il tema più sentito riguarda il bollo auto: con la cancellazione dai pubblici registri e la demolizione, il peso del tributo non rimane appeso a un’auto che non ha più alcuna utilità. In altre parole, una volta completata la procedura, non si paga più il bollo auto legato a quel mezzo. Mentre prima se il veicolo era soggetto a fermo amministrativo non poteva essere demolito e di conseguenze era anche soggetto a bollo.
Nel testo viene richiamato anche un secondo costo storico: fino al 2024 veniva indicato l’obbligo di sostenere anche l’assicurazione nonostante l’inutilizzabilità del veicolo. La nuova impostazione mira a interrompere questa spirale di spese per auto ferme e spesso già degradate. Il risultato pratico è un alleggerimento economico, soprattutto per chi aveva accumulato negli anni un veicolo inutilizzabile e privo di reale mercato.
Vantaggi per Comuni ed enti locali, ma senza “sconti” sul debito
La riforma non riguarda solo i proprietari. La legge consente anche a Comuni ed enti locali di richiedere la radiazione e la rottamazione dei mezzi abbandonati in strada o su terreni pubblici, in particolare quando rappresentano un rischio per la circolazione o un problema ambientale. È un passaggio importante: molte amministrazioni si sono trovate a gestire aree occupate da auto in stato di abbandono, con margini d’azione limitati dalla presenza del fermo amministrativo e dai vincoli sui registri.
Il beneficio collettivo è chiaro: rimozione più rapida delle carcasse, riduzione dell’inquinamento visivo e materiale, maggiore sicurezza nelle zone dove i veicoli lasciati a lungo possono diventare pericolosi. Tuttavia, la norma pone anche paletti netti sul fronte delle conseguenze per il proprietario: la radiazione non cancella il debito verso lo Stato che ha generato il fermo amministrativo. Inoltre, scegliendo di liberarsi dell’auto, non è possibile beneficiare di incentivi o agevolazioni pubbliche per l’acquisto di un nuovo veicolo. La logica è quella di separare la gestione del rottame dalla posizione debitoria: si può eliminare il mezzo, ma non “azzerare” l’obbligazione.
Sicurezza e controlli: dal database richiami al caso del fermo amministrativo
Accanto alle regole sui veicoli bloccati, la legge introduce un’altra novità legata alla sicurezza stradale: l’istituzione di un elenco telematico per le auto non sottoposte a campagna di richiamo, nonostante interventi correttivi richiesti dalle case costruttrici. Il database è previsto dall’art. 80-bis del nuovo Codice della strada ed è istituito con decreto del direttore generale della Motorizzazione civile.
Il meccanismo è preciso: le case automobilistiche devono inserire i dati delle vetture che, dopo 24 mesi dall’avvio della campagna di richiamo, non sono state portate in officina per gli interventi di messa in sicurezza. L’elenco diventa efficace entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (indicata al 19 dicembre), quindi entro il 17 febbraio, e risulta consultabile tramite il Portale dell’automobilista o attraverso un’app dedicata. L’obiettivo dichiarato è rendere più facile verificare situazioni potenzialmente pericolose, sia per i cittadini sia per gli organi di polizia.
Sono previste sanzioni rilevanti: fino a 60.000 euro per i costruttori per ciascuna misura non adottata, e 173 euro per i proprietari che circolano con un’auto inserita nell’elenco. In questo quadro, la gestione di un’auto con fermo amministrativo e quella della sicurezza sui richiami seguono binari diversi, ma condividono una direzione: meno veicoli “fantasma” e più responsabilità, tra registri, controlli e tutele della collettività.
Riassumendo
- La legge 14/2026 consente radiazione veicoli con fermo amministrativo.
- Stop al divieto di cancellazione dal PRA per auto inutilizzabili.
- Dopo radiazione e rottamazione non si paga più il bollo auto.
- Il debito resta e niente incentivi per nuovo veicolo.
- Comuni possono rimuovere auto abbandonate più facilmente.
- Nuovo database richiami: sanzioni fino a 60.000 euro ai costruttori.