Con la circolare n. 4/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in dettaglio come la Legge di Bilancio 2025 ha riscritto le detrazioni per familiari a carico: dal nuovo limite d’età (21-30 anni) per i figli senza disabilità, all’estensione ai figli del coniuge deceduto conviventi, fino alla stretta sulle detrazioni per altri parenti.
Di seguito un approfondimento completo su chi con effetti dal 2025 potrà ancora fruire dello sconto IRPEF e in quali condizioni.
Per la dichiarazione dei redditi da presentare quest’anno rimangono in essere le vecchie regole, più favorevoli al contribuente.
Come cambiano le detrazioni per familiari a carico?
La Legge di bilancio 2025 ha modificato l’art.
12 del TUIR (DPR 917/86) sui familiari a carico. In particolare il c.1 lett c).
Fino al periodo d’imposta 2024 la detrazione spettava per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. Senza alcun limite di età. Per i figli fino a 21 anni viene erogato l’assegno unico.
La Manovra 2025 introduce un limite di età entro il quale il figlio può essere considerato fiscalmente a carico dando diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.
In particolare, dal 2025 la detrazione per carichi di famiglia spettante, con riferimento ai figli a carico, sarà riconosciuta sempre nella misura di 950 euro:
- per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati;
- per i figli del coniuge deceduto, conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni;
- per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992
La detrazione per figli a carico si applicherà esclusivamente con riferimento ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
Salvo che nel caso di disabilità accertata.
Nella circolare n°4/2025 sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente viene spiegato che:
Atteso che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, ne consegue che la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
Le regole per i figli del coniuge deceduto
Fermo restando il rispetto dei requisiti anagrafici sopra indicati, la legge di bilancio 2025 estende, inoltre, il riconoscimento della detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente.
Si pensi alla situazione in cui la Sig.ra X convive con la figlia nata da un precedente matrimonio del suo coniuge deceduto.
Nonostante la legge di bilancio 2025 abbia, come detto, equiparato – ai fini della spettanza della detrazione per figli a carico – i figli del contribuente e i figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente stesso, l’Agenzia delle entrate precisa, tuttavia, che, nel caso di convivenza con il figlio del coniuge deceduto, non trova applicazione la previsione di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR.
In quanto tale disposizione continua a fare riferimento esclusivamente ai figli del contribuente. E non anche ai figli conviventi del coniuge deceduto.
Ne consegue, pertanto, che il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, laddove più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico, di cui alla lettera a).
Dunque non trova applicazione l’articolo 12, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del TUIR: se «l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)».
Detrazioni solo per gli altri familiari discendenti conviventi
A oggi, la detrazione di 750 euro da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, spetta per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli.
I soggetti indicati all’articolo 433 sono:
- il coniuge;
- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Con la Manovra 2025, tale detrazione teorica di 750 euro è riconosciuta solo agli ascendenti (genitori e nonni )che convivono con il contribuente.
Da qui, a decorrere dal 1° gennaio 2025 sulle nuove detrazioni per familiari a carico:
- non è più possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per le altre persone indicate nell’articolo 433 c.
c.;
- resta, invece, possibile fruirne − nel rispetto delle vigenti disposizioni − per gli oneri e le spese sostenuti per gli ascendenti fiscalmente a carico, conviventi con il contribuente,
- nonché per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico.
Figli a carico e welfare aziendale
L’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro in favore dei figli del dipendente, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per
gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi a prescindere dai requisiti anagrafici di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 12 del TUIR.
Fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del TUIR.
Riassumendo.
- Limite d’età figli “ordinari”per essere familiari a carico – Dal 2025 la detrazione di 950 € spetta solo per i figli a carico dai 21 ai 30 anni; sotto i 21 anni resta l’Assegno unico, oltre i 30 anni vale solo per figli con disabilità.
- Figli del coniuge deceduto – Estesa la stessa detrazione ai figli del coniuge defunto conviventi, ma senza possibilità di usare, in alternativa, la detrazione per coniuge a carico.
- Stop ad altri parenti – La detrazione di 750 € non si applica più a generi, nuore, suoceri, fratelli ecc.; dal 2025 resta solo per ascendenti (genitori/nonni) conviventi e per il coniuge fiscalmente a carico.
- Decorrenza mensile – Lo sconto IRPEF scatta dal mese in cui il figlio compie 21 anni e dura fino al mese precedente i 30 anni; è rapportato ai mesi in cui i requisiti sono rispettati.
- Welfare e spese detraibili invariate – Fringe benefit per figli e detrazioni/deduzioni su spese sostenute per loro restano fruibili a prescindere dall’età, purché rispettato l’attuale limite di reddito a carico