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Oggi: 05 Dic, 2025

Esenzione ICI. Verifica solo della dimora abituale del possessore dell’immobile

La Corte Costituzionale, con la sentenza 112/2024, ha stabilito che per l’esenzione ICI conta solo la dimora abituale del contribuente, non anche quella dei familiari
5 mesi fa
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Confermando l’orientamento espresso in materia di IMU, la Corte costituzionale, con la sentenza numero 112 depositata in data 18 luglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in tema di ICI nella parte in cui richiede, per ottenere l’esenzione dall’ICI, che non solo il possessore dell’immobile, ma anche i suoi familiari, vi dimorino abitualmente.

Nei fatti la verifica della dimora deve essere effettuata solo in capo al possessore dell’immobile. Non rilevando quella degli altri componenti familiari.

Nell’abitazione principale, infatti, dimora abitualmente il contribuente ma non necessariamente anche i familiari: sempre più spesso i coniugi decidono, solitamente per motivi di lavoro o di assistenza ai genitori anziani, di stabilire dimore distinte.

Vediamo nello specifico perché la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma assumendo una posizione pro contribuente. Per farlo partiamo prima dalla precedente pronuncia in materia di IMU che poi è stato preso a riferimento per la nuova sentenza in questo caso riferita all’IMU.

Abitazione principale ai fini IMU. La precedente sentenza della Corte Costituzionale

L’esenzione IMU si applica all’abitazione in cui il contribuente ha residenza anagrafica e dimora abituale, purché appartenga a categoria catastale non di lusso—ossia A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7.

Se l’immobile è di lusso (A/1, A/8, A/9), l’imposta è dovuta ma si applica comunque una detrazione di 200 euro.

L’esenzione IMU sull’abitazione principale per anni ha generato dubbi e disparità interpretative, soprattutto nei casi in cui i componenti del nucleo familiare non vivevano sotto lo stesso tetto. La svolta è arrivata con la sentenza n. 209 del 2022 della Corte Costituzionale, che ha cancellato una parte della norma ritenuta ingiusta e discriminatoria.

Fino a quel momento, per beneficiare dell’esenzione, la legge richiedeva che l’intero nucleo familiare avesse residenza e dimora abituale nello stesso immobile. Questo escludeva automaticamente i casi – sempre più frequenti – in cui, per ragioni di lavoro, cura o separazione, i coniugi vivevano in abitazioni diverse.

Il risultato? L’esenzione saltava anche se il proprietario aveva pienamente diritto al beneficio.

O ancora:

  • nel caso in cui i componenti del nucleo familiare avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi,
  • le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicavano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.

Cosa dice la Corte Costituzionale

La Corte ha ritenuto questa impostazione incostituzionale. Affermando che l’esenzione deve basarsi sulla situazione del singolo contribuente, e non sull’unità familiare. In sostanza, è sufficiente che il titolare dell’immobile abbia lì la residenza anagrafica e vi dimori abitualmente. Non conta più dove abitano moglie, marito o figli.

La sentenza ha quindi chiarito un principio semplice ma fondamentale: la casa in cui vivi è la tua abitazione principale, e su quella non devi pagare l’IMU, a patto che non si tratti di un immobile di lusso.

Un chiarimento che ha avuto effetti concreti e immediati, anche in termini di contenziosi con i Comuni e possibilità di rimborso per chi aveva pagato ingiustamente.

Esenzione ICI. Verifica solo della dimora abituale del possessore dell’immobile

Sulla base di quanto già sentenziato ai fini IMU, ora la Corte Costituzionale interviene anche in materia di ICI.

Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con le ordinanze numero 244 e 245 del 2024, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che:

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente, anziché disporre che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.

Si tratta dunque di stabilire la legittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiama la dimora abituale sia del possessore dell’immobile sia dei suoi familiari ai fini dell’esenzione ICI.

Le due controversie su cui sono chiamati a decidere i giudici hanno entrambe a oggetto avvisi di accertamento relativi all’ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011. Un coniuge aveva chiesto l’esenzione da tale imposta in ragione dell’essere l’immobile adibito ad abitazione principale in quanto sua dimora abituale, ma non anche dell’altro coniuge.

La decsione della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 112 sull’ICI depositata in data 18 luglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma citata.

In particolare, secondo la Corte, l’ICI, come l’IMU:

  1. è un’imposta reale che ha per presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili;
  2. non dipende dalle caratteristiche personali del contribuente, ossia dal suo status;
  3. attribuisce rilievo esclusivamente all’elemento oggettivo dell’immobile e, in particolare, alla circostanza che il contribuente vi dimori abitualmente.

Nell’abitazione principale, infatti, dimora abitualmente il contribuente ma non necessariamente anche i familiari: sempre più spesso i coniugi decidono, solitamente per motivi di lavoro o di assistenza ai genitori anziani, di stabilire dimore distinte.

Perciò, la disposizione, che richiede, ai fini dell’esenzione dell’ICI per l’abitazione principale, non solo la dimora abituale del contribuente, ma anche quella dei suoi familiari, è illegittima perché si risolve in una penalizzazione del contribuente coniugato non convivente, in violazione dei principi di eguaglianza davanti al Fisco e di tutela della famiglia.

Riassumendo

  • La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma sull’ICI che subordinava l’esenzione all’abitazione principale alla dimora abituale anche dei familiari, oltre che del possessore dell’immobile.
  • La verifica della dimora va fatta solo sul possessore: non è più richiesto che anche coniugi o altri familiari abitino stabilmente nello stesso immobile.
  • Richiamata la sentenza n. 209/2022 sull’IMU, che ha già chiarito lo stesso principio: l’esenzione vale anche per coniugi con residenze separate, se il contribuente dimora abitualmente nell’immobile.
  • La norma precedente violava i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), tutela della famiglia (art. 29 e 31) e capacità contributiva (art. 53), discriminando i coniugi non conviventi.
  • Si rafforza l’orientamento pro contribuente: abitazione principale è quella dove il titolare dimora abitualmente, senza obbligo di coabitazione familiare.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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