Nel panorama delle agevolazioni fiscali riconosciute dal sistema tributario italiano, particolare rilievo assume la detrazione affitto studenti. Un’agevolazione pensata per supportare economicamente chi frequenta percorsi di formazione universitaria lontano dalla propria residenza.
Tuttavia, la portata di questo beneficio si estende anche a categorie che vanno oltre gli studenti universitari in senso stretto, includendo anche chi è iscritto a un dottorato di ricerca. Un chiarimento in tal senso giunge da norme, circolari e risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate e da altri enti regolatori, che contribuiscono a definire con precisione i contorni applicativi della detrazione.
Detrazione affitto studenti: quadro normativo di riferimento
L’articolo 15, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) rappresenta il fondamento giuridico su cui si basa la detrazione del 19% per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.
La norma, di carattere generale, non distingue tra i diversi livelli dell’offerta formativa universitaria, purché questa sia erogata da istituzioni riconosciute, siano esse pubbliche o private.
La ratio della disposizione consiste nell’alleviare l’onere economico per coloro che devono sostenere costi, spesso rilevanti, per accedere a percorsi di formazione superiore, favorendo al contempo l’incremento del livello di istruzione della popolazione.
Il dottorato di ricerca come corso universitario
Un elemento centrale per l’applicabilità della detrazione affitto studenti anche ai dottorandi risiede nella qualificazione del dottorato di ricerca come “corso di istruzione universitaria”. In tal senso, la Risoluzione n. 11/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate assume particolare rilievo, precisando che il dottorato rientra nel novero dei percorsi formativi universitari ai fini dell’articolo 15 del TUIR.
La risoluzione chiarisce che non si tratta di un’estensione arbitraria del beneficio, bensì di una lettura coerente con la finalità agevolativa della norma.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 e dalla Legge n. 210 del 1998, il dottorato rappresenta il più alto grado di formazione previsto nell’ambito dell’istruzione superiore. È destinato ai laureati che intendano specializzarsi nella ricerca scientifica, in vista di un’attività accademica o di altra forma di indagine ad alta qualificazione.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate: ulteriori chiarimenti
Ulteriori precisazioni arrivano dalla Circolare sugli oneri detraibili (Circolare n. 14/E del 2023), la quale fornisce interpretazioni utili a consolidare la posizione dei dottorandi tra i beneficiari delle agevolazioni fiscali connesse all’università. La circolare conferma che, trattandosi di un corso ufficialmente previsto dall’ordinamento accademico italiano e finalizzato all’acquisizione di competenze avanzate nella ricerca, il dottorato è pienamente compatibile con il riconoscimento della detrazione.
Di conseguenza, i soggetti iscritti a un dottorato di ricerca possono accedere alla detrazione affitto studenti qualora siano costretti a stipulare un contratto di locazione per motivi di studio. Ciò risulta particolarmente rilevante per chi frequenta corsi in una città diversa da quella di residenza, condizione frequentemente necessaria data la distribuzione non uniforme dei programmi di dottorato sul territorio nazionale.
Condizioni per accedere alla detrazione affitto studenti
Per poter beneficiare della detrazione del 19% sul canone di locazione, occorre rispettare alcune condizioni generali, valide tanto per gli studenti universitari quanto per i dottorandi.
Tra le principali:
- iscrizione a un corso di istruzione universitaria riconosciuto dallo Stato italiano;
- contratto di locazione regolarmente registrato, intestato allo studente o dottorando;
- distanza minima tra il comune di residenza e quello della sede universitaria: solitamente almeno 100 km;
- la sede del corso non deve trovarsi nella stessa provincia della residenza anagrafica del contribuente.
La spesa sostenuta deve essere documentata e tracciabile
È importante evidenziare che il beneficio è calcolato su un massimo di spesa annua prestabilito, e che la detrazione è riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi. La spesa deve essere tracciabile. Quindi pagata con carta di credito, bonifico, assegno, ecc. (non serve fare il bonifico parlante tipico per i bonus edilizi)
La detrazione affitto studenti può essere fruita direttamente dallo studente/dottorando, qualora abbia un reddito sufficiente a giustificarla, oppure da chi ne sostiene le spese, tipicamente un genitore. In questo secondo caso, è necessario che lo studente risulti fiscalmente a carico.
Questa flessibilità consente di ampliare l’accesso all’agevolazione anche ai nuclei familiari in cui il contribuente principale è il genitore che sostiene i costi dell’istruzione del figlio.
Riassumendo
- La detrazione affitto studenti copre anche chi frequenta un dottorato di ricerca riconosciuto.
- Il dottorato è considerato corso universitario ai fini delle agevolazioni fiscali.
- La detrazione è del 19% su affitti per studio fuori provincia di residenza.
- Serve un contratto registrato e distanza minima di 100 km tra residenza e università.
- Anche i genitori possono detrarre se lo studente è fiscalmente a carico.
- Il beneficio è riconosciuto nella dichiarazione dei redditi con spese tracciabili.