La detassazione incrementi retributivi torna tra i chiarimenti di prassi con la nuova Circolare n. 3 del 24 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che precisa ulteriormente l’ambito di applicazione delle imposte sostitutive introdotte dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2025, legge di bilancio 2026.
Le indicazioni riguardano gli aumenti collegati ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali, ma anche le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni. Il documento aiuta, quindi, datori di lavoro, consulenti e dipendenti a capire quando si applicano le aliquote agevolate del 5% e del 15%, evitando errori nel calcolo delle somme in busta paga.
Detassazione incrementi retributivi: l’aliquota del 5%
La legge n. 199 del 30 dicembre 2025, cioè la legge di bilancio 2026, all’articolo 1, comma 7, ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5% per gli aumenti riconosciuti nel 2026 in esecuzione dei contratti collettivi nazionali firmati nel triennio 2024-2026.
La misura riguarda gli incrementi collegati ai rinnovi contrattuali e può interessare anche somme riferite a periodi precedenti, quando il contratto collettivo prevede una decorrenza economica retroattiva. Restano però fuori gli importi pagati una sola volta senza carattere stabile, come le somme “una tantum”.
L’agevolazione può inoltre applicarsi agli aumenti che incidono su voci ordinarie della retribuzione, comprese alcune indennità mensili connesse alla mansione svolta. Rientrano in questo quadro, ad esempio, compensi legati alla funzione o alla responsabilità, purché abbiano natura retributiva e siano collegati al rapporto di lavoro in modo continuativo.
Superminimi, ferie e festività soppresse: quando vale il beneficio
Un punto importante riguarda i casi in cui il rinnovo del contratto collettivo assorbe somme già riconosciute al lavoratore come superminimo o come elemento retributivo analogo.
Anche se tali importi derivano da accordi individuali, il trattamento fiscale agevolato può trovare spazio quando l’aumento contrattuale svolge la stessa funzione economica.
La detassazione incrementi retributivi può quindi riguardare non solo il minimo tabellare, ma anche importi che, nella sostanza, rappresentano un adeguamento della paga previsto dal nuovo contratto collettivo.
La tassazione al 5% può inoltre estendersi agli aumenti collegati alla retribuzione dei giorni di ferie e delle festività non godute o soppresse, alla gratifica feriale se prevista dal contratto applicato, e ad altri trattamenti aggiuntivi stabiliti dalla contrattazione collettiva. Tra questi può rientrare anche quanto previsto per la festività soppressa del 4 novembre, se regolato dal contratto nazionale di riferimento.
Lavoro notturno, festivo e turni: imposta sostitutiva al 15%
Accanto alla misura del 5%, la legge di bilancio 2026 ha previsto un’altra agevolazione. L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199/2025 stabilisce, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e sulle indennità legate al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro organizzato su turni.
Il beneficio opera entro un limite massimo di imponibile pari a 1.500 euro. La detassazione incrementi retributivi non va quindi confusa con questa seconda misura: entrambe riducono il prelievo fiscale, ma hanno presupposti e aliquote diverse.
La tassazione agevolata al 15% può riguardare anche la maggiorazione prevista dal contratto collettivo per il lavoro svolto di domenica, pure quando la domenica non coincide con il giorno di riposo settimanale del lavoratore.
Può inoltre applicarsi alla retribuzione per straordinario notturno o festivo e ad alcune indennità particolari, come quella di pernottamento prevista dall’articolo 117 del Ccnl Credito.
Per il part-time verticale, l’agevolazione rileva solo quando l’attività è prestata nel giorno di riposo fissato dalle parti. Non si applica, invece, al lavoro supplementare svolto in giorni non riconducibili al riposo, né alle prestazioni collegate a clausole elastiche disciplinate dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
Detassazione incrementi retributivi e limiti applicativi da ricordare
La detassazione incrementi retributivi e l’imposta sostitutiva del 15% presuppongono l’esistenza di un contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro. In assenza di un Ccnl, le misure non trovano applicazione.
Le indennità di reperibilità meritano una precisazione: quando sono previste dalla contrattazione collettiva in relazione a lavoro notturno, festivo, riposo settimanale o turni, possono beneficiare dell’imposta sostitutiva anche se il lavoratore, durante il periodo di disponibilità, non viene effettivamente chiamato a prestare attività. Il compenso, infatti, remunera la limitazione della libertà personale e organizzativa.
Le agevolazioni si applicano anche ai lavoratori che rientrano nei regimi fiscali speciali per impatriati, docenti e ricercatori trasferiti in Italia. In tali situazioni, gli importi agevolabili sono assoggettati all’imposta sostitutiva sull’intero ammontare, senza considerare le riduzioni previste dai rispettivi regimi. Resta salva la possibilità di rinunciare espressamente al prelievo sostitutivo; in tal caso le somme concorrono al reddito complessivo secondo le regole del regime applicabile.
Riassumendo
- Detassazione incrementi retributivi chiarita dalla circolare n. 3 del 24 giugno 2026.
- Aliquota al 5% per aumenti legati ai rinnovi contrattuali nazionali.
- Restano escluse le somme occasionali pagate come importi una tantum.
- Imposta al 15% per lavoro notturno, festivo, riposo e turni.
- Il beneficio richiede un Ccnl applicato dal datore di lavoro.
- Agevolazioni valide anche per impatriati, docenti e ricercatori rientrati in Italia.
