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Contributi non versati, sì alle dimissioni per giusta causa: la Cassazione salva la NASPI

Se l'azienda non versa i contributi la Cassazione dice si alle dimissioni per giusta causa e il lavoratore non perde il diritto alla NASPI
17 Marzo 2026
dimissioni per giusta causa
Foto © Investireoggi

Una recente pronuncia della Corte di cassazione chiarisce un punto molto importante per chi lavora come dipendente: il mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte dell’azienda, se si prolunga nel tempo, può rendere legittimo il recesso del lavoratore e consentire l’accesso alla disoccupazione (NASPI). Il principio riguarda le dimissioni per giusta causa e trova conferma nell’Ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026.

La vicenda nasce da un caso concreto in cui il datore non aveva eseguito i versamenti previdenziali per ben 16 mesi consecutivi, fin dall’avvio del rapporto. In primo grado la richiesta di NASpI era stata respinta, ma in appello il lavoratore aveva ottenuto ragione.

La Cassazione ha poi confermato questa lettura, respingendo il ricorso dell’INPS.

Il peso dell’omissione contributiva e le dimissioni per giusta causa

Il quadro normativo di riferimento è chiaro. Da un lato c’è l’art. 2119 c.c., che disciplina la giusta causa come fatto tanto grave da non permettere la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto. Dall’altro lato c’è l’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 22/2015, che riconosce la NASpI anche in presenza di recesso motivato da una causa grave imputabile al datore. La NASPI, infatti, può essere chiesta in caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa. Non spetta, invece, la NASPI in caso di dimissioni volontarie senza che ci sia giusta causa.

Secondo i giudici, la mancata contribuzione non va letta come un semplice adempimento verso l’ente previdenziale. Quando l’irregolarità dura a lungo, il comportamento aziendale assume un rilievo diretto anche nel rapporto contrattuale con il dipendente. Vengono, infatti, messi in crisi i doveri di correttezza e buona fede che devono guidare l’esecuzione del contratto di lavoro.

In questo scenario, le dimissioni per giusta causa non sono una reazione eccessiva, ma l’effetto di un inadempimento serio e stabile.

La Cassazione ha dato molto valore alla durata della condotta: 16 mesi non rappresentano un episodio isolato né un ritardo occasionale. Si tratta, al contrario, di una violazione continuativa, capace di incrinare il vincolo fiduciario tra impresa e dipendente. Proprio questa lesione del rapporto di fiducia rende possibile riconoscere le dimissioni per giusta causa anche ai fini dell’indennità di disoccupazione.

Perché la tesi dell’INPS non ha convinto la Cassazione

Nel giudizio, l’INPS aveva sostenuto che l’omesso versamento dei contributi non bastasse, da solo, a fondare le dimissioni. La ragione indicata era che l’obbligo contributivo intercorre formalmente tra datore ed ente previdenziale. Inoltre, l’ordinamento prevede strumenti di tutela per il lavoratore, come il principio di automaticità delle prestazioni e la possibilità di costituire una rendita vitalizia nei casi previsti.

La Suprema Corte di Cassazione, però, ha spiegato che questi rimedi non cancellano la gravità del comportamento aziendale sul piano del contratto di lavoro. In altre parole, il fatto che esistano protezioni previdenziali non elimina la scorrettezza del datore. Da qui il principio: la presenza di tutele esterne non impedisce di riconoscere le dimissioni per giusta causa quando la violazione è grave, reiterata e ancora in corso al momento del recesso.

Il nodo dell’immediatezza e il collegamento con il recesso

Un altro aspetto centrale riguarda il requisito dell’immediatezza. Spesso si pensa che il recesso debba arrivare subito dopo il fatto contestato. La Cassazione, invece, adotta una lettura più concreta: non serve una coincidenza perfetta tra inadempimento e cessazione del rapporto, ma un collegamento ragionevole tra i due eventi.

Nel caso esaminato, la violazione non apparteneva al passato, ma continuava nel tempo. Per questo il legame causale era evidente. Il lavoratore si è dimesso mentre l’omissione era ancora in atto, e ciò ha reso coerente la scelta di interrompere il rapporto. Anche sotto questo profilo, la decisione conferma che le dimissioni per giusta causa possono essere riconosciute pure quando il comportamento datoriale si sviluppa in modo progressivo e persistente.

Dimissioni per giusta causa: il principio che vale

L’Ordinanza n. 5445/2026 lascia un messaggio preciso. Se il datore omette i contributi per un lungo periodo, la violazione può assumere una gravità tale da giustificare il recesso e da non escludere la NASpI.

Non basta, pertanto, guardare alla sola esistenza di rimedi previdenziali: occorre valutare l’effetto concreto della condotta sul rapporto fiduciario e sul rispetto dei doveri contrattuali. In sintesi, le dimissioni per giusta causa possono essere una strada legittima anche nei casi di omissione contributiva prolungata, con pieno rilievo sia civilistico sia previdenziale.

Riassumendo

  • Le dimissioni per giusta causa possono dare diritto alla NASpI.
  • La Cassazione ha deciso su contributi non versati per 16 mesi.
  • L’omissione contributiva grave rompe il rapporto di fiducia lavorativa.
  • Non conta solo il rapporto tra azienda e INPS.
  • Le tutele previdenziali non eliminano la gravità dell’inadempimento.
  • Il recesso è valido se collegato a una violazione ancora attuale.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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