L’ambito fiscale delle prestazioni sanitarie, in particolare quelle riferite alla chirurgia e medicina estetica, è stato oggetto di importanti aggiornamenti normativi e interpretativi.
Con la risoluzione n. 42 pubblicata il 12 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti fondamentali sull’applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per queste tipologie di interventi, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto-legge n. 145/2023.
Nuovi criteri per l’esenzione IVA chirurgia estetica
Il tema dell’IVA chirurgia estetica ruota attorno al concetto di “finalità terapeutica” della prestazione. L’articolo 10, comma 18, del Decreto IVA, in linea con la direttiva comunitaria 2006/112/CE, stabilisce che le prestazioni sanitarie aventi natura diagnostica, curativa o riabilitativa, rese da professionisti soggetti a vigilanza sanitaria, possono beneficiare dell’esenzione.
Tale principio viene ora declinato in modo più specifico per la chirurgia e la medicina estetica.
Secondo l’attuale disciplina, per accedere all’esenzione IVA, gli interventi di chirurgia estetica devono essere supportati da un’attestazione medica che certifichi in modo inequivocabile lo scopo terapeutico. In assenza di tale prova, la prestazione resta soggetta all’aliquota ordinaria. La novità sostanziale, introdotta dall’art. 4-quater del Dl 145/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2023), è quindi il rafforzamento del nesso tra finalità medica e regime fiscale agevolato.
Distinzione tra chirurgia e medicina estetica
Il provvedimento dell’Agenzia chiarisce un ulteriore punto rilevante: la distinzione tra chirurgia estetica e medicina estetica sotto il profilo fiscale.
- Chirurgia estetica: può beneficiare dell’esenzione solo se l’intervento è accompagnato da una specifica certificazione medica rilasciata prima dell’intervento, che evidenzi la connessione tra la patologia del paziente e la procedura chirurgica richiesta.
L’attestazione può essere redatta anche dallo stesso professionista che esegue l’intervento, purché sussistano elementi clinici a sostegno della finalità terapeutica.
- Medicina estetica: continua a rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, comma 18, se supportata da documentazione idonea che ne dimostri la natura curativa o preventiva. Rientrano in questa categoria le prestazioni rivolte a mantenere, ristabilire o tutelare la salute, inclusa quella psicofisica.
La ratio normativa è quella di evitare un uso distorto del regime di esenzione per trattamenti meramente estetici o cosmetici, privi di una reale finalità sanitaria. Ricordiamo anche che, sempreché ci sia finalità terapeutica, è prevista anche la detrazione 19% per le spese di chirurgia estetica.
Giurisprudenza europea e recepimento italiano
Il quadro interpretativo è fortemente influenzato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che già con la sentenza C-91/12 del 21 marzo 2013 aveva indicato in modo chiaro che l’IVA chirurgia estetica può essere esclusa solo se l’operazione mira a curare o prevenire una patologia. In mancanza di uno scopo terapeutico, anche interventi effettuati da professionisti sanitari restano soggetti a tassazione ordinaria.
Il legislatore italiano ha quindi aggiornato l’impianto normativo per aderire a tali indirizzi europei, superando l’interpretazione più estensiva contenuta nella precedente circolare n. 4/2005, che aveva riconosciuto l’esenzione anche per operazioni legate al benessere psico-fisico, seppur prive di diagnosi medica specifica.
IVA chirurgia estetica: decorrenza e validità delle nuove regole
Le modifiche introdotte con il Decreto n. 145/2023 trovano applicazione a partire dal 17 dicembre 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione. È importante sottolineare che:
- gli interventi effettuati prima del 17 dicembre 2023, se già assoggettati al regime di esenzione, mantengono tale trattamento, anche in assenza di certificazione medica;
- per le prestazioni eseguite prima di tale data ma che hanno subito l’applicazione dell’IVA ordinaria, non è previsto il rimborso dell’imposta versata.
In sostanza, il legislatore ha inteso tutelare la certezza del diritto, evitando ripercussioni retroattive sulle prestazioni passate, ma allo stesso tempo ha tracciato una linea netta per quelle future.
Attività accessorie: focus sull’anestesia
Un’importante precisazione riguarda l’attività svolta dai medici anestesisti nel contesto della chirurgia estetica. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali prestazioni, anche se effettuate in relazione a interventi privi di scopo terapeutico, sono comunque considerate sanitarie e, pertanto, sempre esenti da IVA.
La motivazione risiede nel ruolo cruciale dell’anestesia, che mira alla salvaguardia delle funzioni vitali del paziente durante l’operazione, rendendola assimilabile a una prestazione terapeutica a prescindere dal contesto chirurgico.
Requisiti dell’attestazione medica per l’esenzione IVA
Per poter fruire dell’agevolazione, la Risoluzione sull’esenzione IVA chirurgia estetica, dice che documentazione sanitaria deve rispettare criteri precisi:
- deve essere rilasciata prima dell’intervento, e non successivamente;
- deve attestare in modo chiaro il collegamento tra la patologia diagnosticata e la prestazione eseguita;
- può essere redatta da qualsiasi medico, incluso lo stesso professionista che esegue l’intervento, in mancanza di disposizioni specifiche contrarie da parte del Ministero della Salute.
La corretta redazione dell’attestazione diventa quindi un elemento cruciale per la legittima applicazione dell’esenzione IVA chirurgia estetica, con implicazioni sia per i contribuenti che per i professionisti coinvolti.
Riassumendo
- L’esenzione IVA chirurgia estetica vale solo con finalità terapeutica certificata da un medico.
- Medicina estetica resta esente se documentata come prestazione sanitaria per la salute psicofisica.
- Le nuove regole valgono solo per prestazioni effettuate dal 17 dicembre 2023 in poi.
- L’anestesia è sempre esente IVA perché tutela le funzioni vitali del paziente.
- L’attestazione deve collegare patologia e intervento, ed essere rilasciata prima dell’operazione.
- Senza finalità terapeutica, l’intervento estetico è soggetto a IVA ordinaria.