Sempre più persone ricorrono alla chirurgia estetica o alla medicina estetica. Due concetti che possono sembrare simili ma che in realtà non lo sono. E la distinzione è tornata al centro del dibattito fiscale a seguito della Risoluzione n. 42/E del 2025 con cui l’Agenzia Entrate ha affrontato la questione dell’esenzione IVA di dette prestazioni.
Il documento di prassi è stato emanato per fare chiarezza su quanto stabilito dall’articolo 4-quater del decreto-legge n. 145/2023, convertito nella legge n. 191/2023. Modificato poi anche dall’art. 7-sexies del c.d. decreto Omnibus.
Chirurgia estetica e medicina estetica
In primis è corretto distinguere la chirurgia estetica dalla medicina estetica.
La chirurgia estetica, lo dice la parola stessa, sottintende un intervento “chirurgico”. Si pensi alla plastica facciale, al rifacimento del seno, ecc.
La medicina estetica, invece, non richiede intervento chirurgico ma solo “ambulatoriale”. Ad esempio, rientrano negli interventi di medicina estetica le iniezioni sottocutanee, laser, ecc.
Chi ricorre a questi tipi di intervento può farlo per diverse motivazioni. In alcuni casi, è solo per raggiungere uno stato soddisfacente di benessere psico-fisico. In altri casi, per scopi terapeutici o post-traumatici. Si pensi a chi per esempio ha necessità di ricostruzione dello zigomo a seguito di un incidente.
Ebbene, l’esenzione IVA delle prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica dipende proprio dalla finalità dell’intervento eseguito.
I requisiti per l’esenzione IVA
Il legislatore stabilisce che gli interventi di chirurgia estetica sono esenti IVA (art. 10 punto 18 del decreto IVA) solo laddove esista una certificazione medica che attesti la finalità terapeutica dell’intervento.
Anche gli interventi di medicina estetica sono da considerarsi esenti IVA se motivati da finalità terapeutica documentata (cura, prevenzione o riabilitazione).
Ricordiamo che, alle stesse condizioni, il legislatore, per questi interventi di chirurgia/medicina estetica, riconosce la detrazione IRPEF 19% come spese sanitarie.
Nella Risoluzione n. 42/E del 2025, l’Agenzia Entrate precisa che la certificazione può essere rilasciata da qualsiasi medico abilitato. Inoltre specifica che è sempre esente IVA la prestazione dell’anestesista. Ciò sia se l’anestesia è fatta in ambito di chirurgia estetica sia se fatta in ambito di medicina estetica, in quanto l’anestesia è di per se “una prestazione sanitaria” rientrante tra quelle esenti IVA si sensi del richiamato art. 10 del decreto IVA.
Esenzione IVA chirurgia e medicina estetica: il periodo transitorio
Altro aspetto chiarito è l’ambito temporale di applicazione delle novità e dei chiarimenti. Nella Risoluzione l’Agenzia Entrate ricorda che, ai fini dell’esenzione IVA, la necessità di certificare la finalità sanitaria-terapeutica dell’intervento di chirurgia/medicina estetica si applica alle prestazioni eseguite dal 17 dicembre 2023 (data di entrata in vigore della Legge n. 191/2023).
Tuttavia, sono fatte salve anche le prestazioni rese in esenzione IVA prima di detta data senza essere accompagnate dall’idonea documentazione certificativa di cui sopra. Allo stesso tempo, tuttavia, è fatto sapere che per eventuali prestazioni effettuate prima del 17 dicembre 2023 non in esenzione IVA non si da diritto ad alcun rimborso dell’imposta.
Riassumendo
- Chirurgia estetica e medicina estetica sono concetti distinti, nonostante appaiano simili.
- Chirurgia estetica prevede interventi chirurgici, la medicina estetica solo trattamenti ambulatoriali.
- Gli interventi possono avere scopo estetico, terapeutico o riabilitativo post-traumatico.
- Esenzione IVA possibile solo se l’intervento ha finalità terapeutica certificata da un medico.
- L’anestesia è sempre esente IVA, in ogni tipo di intervento estetico.
- Le regole valgono dal 17 dicembre 2023 (fatte salve le prestazioni precedenti ma senza rimborsi per IVA già versata).
