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Cantieri bonus 110, i dati indicare nel cartello obbligatorio: dalla dicitura al direttore dei lavori

Il cartello esposto nel cantiere avente ad oggetto il bonus 110 deve riportare apposita dicitura ed altri dati. Vediamo quali
21 Settembre 2021
Bonus 110, collabenti e in corso di costruzione (regole chiarite)

Il bonus 110 è in vigore a decorrere dalle spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed anche se, ad oggi, non è ancora decollato come ci si attendeva (causa i numerosi cavilli burocratici che bisogna affrontare), diversi sono i cantieri aperti sul nostro territorio aventi ad oggetto lavori edili ammessi all’agevolazione fiscale.

Ricordiamo che il bonus 110 si concretizza in una detrazione fiscale da godere in 5 quote annuali di pari importo riconosciuta a fronte di spese sostenute per interventi edilizi “trainanti” e “trainati” eseguiti su immobili residenziali (anche condominiali) esistenti alla data di inizio lavori.

E’ ammessa la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

I lavori ammessi al bonus 110

Sono considerati “trainanti” (nel senso che danno diritto al bonus 110% anche se realizzati singolarmente) i seguenti tipi di lavori:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri (c.d. cappotto termico)
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Danno inoltre diritto al superbonus 110%, purché realizzati congiuntamente ad uno o più dei trainanti (ecco perché definiti “trainati“):

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (solo con riferimento a spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021).

Il cartello da esporre in cantiere: tutti i dati da indicare

Per gli interventi a cui si applica il bonus 110, è previsto l’obblio, dal 1° gennaio 2021, di dare visibilità, nel cantiere, che trattasi di lavori inerenti tale beneficio.

A tal fine, è stabilito che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:

“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Per i cantieri già avviati al 1° gennaio 2021, il cartello andava integrato con la citata dicitura.

Come per altri lavori edili, inoltre, lo stesso cartello deve riportare anche i seguenti ulteriori dati:

  • il comune (quello di ubicazione dell’immobile e ha rilasciato il permesso ai lavori)
  • gli estremi del permesso ai lavori (sarebbe il protocollo delle CILAS)
  • il tipo di proprietà oggetto dei lavori (quindi, “Privata”)
  • il committente dei lavori
  • il tipo di lavori (ad esempio “lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’immobile”)
  • il progettista dei lavori
  • il direttore dei lavori
  • l’impresa esecutrice dei lavori.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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