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Oggi: 22 Lug, 2026

Cambio lavoro prima del rimborso da 730: la somma passa alla nuova azienda?

Cambio di lavoro prima del rimborso da 730: ecco chi deve pagare il credito e cosa accade alla dichiarazione già inviata
22 Luglio 2026
rimborso 730
Foto © Investireoggi

Il modello 730 consente a lavoratori dipendenti e pensionati di regolare imposte, detrazioni e deduzioni con procedure più semplici rispetto al modello Redditi. Quando dalla dichiarazione emerge un credito, la somma viene riconosciuta attraverso il sostituto d’imposta indicato nel prospetto: datore di lavoro oppure ente pensionistico.

Alla redazione è arrivato questo quesito

“Dopo l’invio del 730/2026 ho lasciato la precedente azienda e sono stato assunto da un altro datore. Nel 730 ho indicato la vecchia azienda come sostituto d’imposta. Il rimborso da 730 sarà versato in busta paga dalla nuova impresa oppure rischia di andare perduto? È necessario modificare la dichiarazione già trasmessa?”.

Rimborso da 730 e cambio di datore di lavoro: cosa accade

La cessazione del rapporto dopo la presentazione della dichiarazione non rende automaticamente errato il modello trasmesso.

Il sostituto indicato era, infatti, corretto nel momento in cui il documento è stato compilato e inviato.

Il passaggio a una nuova azienda non comporta neppure il trasferimento automatico delle operazioni fiscali al nuovo datore. Quest’ultimo, non essendo stato inserito nella dichiarazione originaria, non riceve il relativo risultato contabile e non può effettuare il pagamento sulla base del solo nuovo contratto di lavoro.

Per comprendere chi debba riconoscere il credito occorre, quindi, considerare il momento in cui è terminato il precedente impiego, la presenza o meno di somme ancora dovute dall’ex azienda e le modalità con cui è stato comunicato l’esito della dichiarazione.

Il ruolo dell’azienda indicata nella dichiarazione

Il chiarimento principale arriva dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2013 (oggi ancora non superato). Il documento di prassi precisa che, quando il risultato è favorevole al contribuente, il sostituto deve riconoscere quanto dovuto anche ai dipendenti il cui rapporto è terminato o che, nel periodo interessato, non ricevono una normale retribuzione.

Di conseguenza, il rimborso da 730 resta in linea generale a carico del precedente datore di lavoro, purché quest’ultimo abbia ricevuto il prospetto contabile necessario per eseguire il conguaglio. La somma può essere liquidata mediante un cedolino predisposto appositamente, anche se il lavoratore ha già iniziato una nuova occupazione oppure si trova temporaneamente senza impiego.

L’ex azienda recupera l’importo utilizzando le ritenute fiscali versate per gli altri dipendenti, secondo le procedure ordinarie previste per l’assistenza fiscale. Il pagamento, pertanto, non rappresenta un costo definitivo per l’impresa.

Quando il pagamento non viene eseguito

Nella pratica possono verificarsi ritardi, rifiuti motivati o difficoltà operative. Il contribuente dovrebbe innanzitutto verificare se l’ex datore abbia effettivamente ricevuto il risultato della dichiarazione. Può essere utile conservare la ricevuta di presentazione, il prospetto di liquidazione e ogni comunicazione relativa alla cessazione del rapporto.

Qualora il vecchio sostituto comunichi formalmente di non poter effettuare l’operazione, il credito non viene cancellato. Il rimborso da 730 potrà essere riportato nella dichiarazione dell’anno successivo, così da essere nuovamente utilizzato o richiesto secondo le modalità disponibili.

La situazione è diversa quando dal modello emerge un debito. Non essendoci più uno stipendio sul quale applicare la trattenuta, l’ex datore deve informare l’interessato sulle somme da pagare.

Il versamento sarà, quindi, effettuato direttamente dal contribuente stesso, normalmente tramite modello F24. La circolare n. 14/E del 2013 prevede anche la possibilità di richiedere una trattenuta successiva, con interesse mensile dello 0,40%, se entro lo stesso periodo d’imposta devono essere corrisposti altri compensi.

Chi paga il rimborso da 730 dopo il nuovo contratto

La risposta al quesito è quindi favorevole: il credito, che emerge dal Modello 730/2026, non passa alla nuova azienda e non si perde per effetto delle dimissioni o della cessazione del precedente impiego. In via ordinaria, il pagamento compete al datore indicato nella dichiarazione, anche se nel frattempo il rapporto si è concluso.

Non occorre presentare un nuovo modello soltanto per sostituire il nome dell’impresa. È, invece, opportuno controllare le comunicazioni ricevute e chiedere chiarimenti all’ex datore, al CAF o al professionista che ha trasmesso la dichiarazione.

Solo in presenza di un diniego documentato o di un conguaglio non eseguito sarà necessario recuperare il credito nella dichiarazione successiva. Il cambio di lavoro, quindi, può modificare tempi e modalità operative, ma non elimina il diritto alla somma maturata.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.