La detassazione ai fini Irpef del c.d. bonus Maroni opera anche al lavoratore dipendente iscritto a una forma “esclusiva” dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Riservare il vantaggio fiscale solo a coloro i quali sono iscritti all’Ago per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti o alle sue forme “sostitutive” sarebbe incompatibile con la ratio della norma di riferimento il cui obiettivo è quello di incentivare il lavoratore a rimanere in servizio premiandolo.
Sostanzialmente sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n°45/2025 in materia di: trattamento fiscale applicabile all’incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori – Articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Come detto il riferimento è al c.d. bonus Maroni.
Il bonus Maroni
Il Bonus Maroni, introdotto nel 2004 e riproposto con la Legge di Bilancio 2023, è un incentivo destinato ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata (Quota 103 o pensione anticipata ordinaria), scelgono di continuare a lavorare.
Nel 2025, la misura è stata confermata e ampliata, includendo anche i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.
Il Bonus Maroni consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, pari al 9,19% della retribuzione lorda.
Questa somma viene corrisposta direttamente in busta paga, aumentando così lo stipendio netto del lavoratore.
Una novità introdotta nel 2025 è l’esenzione fiscale di questa somma, che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF.
Possono beneficiare del Bonus Maroni i lavoratori dipendenti che:
- hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata con Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi);
- oppure hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).
La scelta di aderire al Bonus Maroni è volontaria e deve essere comunicata all’INPS attraverso i canali telematici disponibili.
Impatti sulla pensione
Il Bonus Maroni rappresenta un’opportunità per aumentare il reddito netto nel breve periodo per coloro che decidono di posticipare il pensionamento. Tuttavia, è importante considerare che la mancata contribuzione può influire sull’importo della pensione futura, riducendo il montante contributivo accumulato .
Pertanto, è consigliabile valutare attentamente i pro e i contro di questa scelta in base alla propria situazione personale e lavorativa.
Bonus Maroni. Detassazione anche per il lavoratore iscritto ad una forma esclusiva dell’AGO
Con la risoluzione n°45/2025 sul bonus Maroni, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla detassazione del bonus: opera per tutti i lavoratori dipendenti o solo per coloro i quali sono iscritti all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti o alle sue forme “sostitutive”?
La domanda è lecita perché la norma sul bonus Maroni rimanda alla detassazione Irpef di cui all’articolo 51, comma 2, lett. ibis) del DPR 917/86, TUIR la quale richiama solo i lavoratori dipendenti iscritti all’«assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti» e alle «forme sostitutive della medesima» e non anche e forme “esclusive” della medesima.
Il che comporterebbe la tassazione del bonus Maroni per il lavoratore dipendente iscritto a una forma “esclusiva” dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) quale può essere il lavoratore iscritto alla cosiddetta “Gestione pubblica” (dipendenti pubblici).
Secondo l’Agenzia delle entrate:
La finalità agevolativa (incentivante) della disposizione richiamata sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all’accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme ”esclusive” dell’AGO non fosse accompagnata dall’esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia.
Dunque, il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR si applica:
- anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria;
- compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
- che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.
Nel caso in esame, le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte dell’Istante, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso la forma esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In sostanza sono detassate.
Riassumendo
- L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il vantaggio fiscale del Bonus Maroni – cioè l’esenzione IRPEF sulle somme percepite in busta paga in sostituzione dei contributi previdenziali – si applica non solo agli iscritti all’AGO o a forme “sostitutive”, ma anche a chi è iscritto a forme “esclusive” dell’AGO, come i dipendenti pubblici.
- Inclusi i dipendenti della Gestione Pubblica. Rientrano nel perimetro agevolato anche i lavoratori dipendenti iscritti alla cosiddetta Gestione Pubblica, finora esclusi a causa del tenore letterale dell’art. 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR. La detassazione, quindi, vale anche per loro.
- Principio di coerenza con la finalità della norma. Secondo l’Agenzia, sarebbe contrario alla ratio della legge – che è incentivare il prolungamento della permanenza in servizio – limitare la detassazione a solo una parte dei lavoratori. La misura va interpretata in modo estensivo per non ridurre l’efficacia incentivante.
- Condizione necessaria: rinuncia all’accredito contributivo. La detassazione opera esclusivamente per i lavoratori che rinunciano volontariamente all’accredito dei contributi previdenziali. In tal modo, ricevono in busta paga la quota corrispondente al 9,19% della retribuzione lorda, al netto dell’IRPEF
- Decorrenza dal 2025 e applicazione generalizzata. La misura decorre dal 2025 e le somme percepite in sostituzione dei contributi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dalla gestione previdenziale di appartenenza.