Una novità importante riguarda ISCRO e DIS-COLL e, in particolare, il requisito di iscrizione alla Gestione separata INPS. Con il messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, l’Istituto ha chiarito un punto che negli ultimi anni ha creato molti respingimenti delle domande: la mancata iscrizione formale non blocca il pagamento della prestazione se i contributi risultano, comunque, versati alla Gestione separata. Si tratta di un chiarimento rilevante per professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi con borsa, perché supera una rigidità amministrativa che in diversi casi aveva impedito il riconoscimento del sostegno economico.
ISCRO e DIS-COLL: un chiarimento che pesa per professionisti e collaboratori
La precisazione dell’INPS nasce dall’applicazione concreta delle regole su ISCRO e DIS-COLL.
Durante l’istruttoria delle domande, infatti, è emerso che numerosi lavoratori avevano pagato regolarmente la contribuzione dovuta, ma non avevano completato la procedura formale di iscrizione alla Gestione separata prevista dall’art. 2, commi 26 e 27, L. n. 335/1995. In queste situazioni, la domanda veniva respinta nonostante l’obbligo contributivo fosse stato assolto.
Per il bonus ISCRO, la disciplina strutturale è contenuta nei commi 142-155 della L. n. 213/2023, dopo la fase sperimentale avviata dalla L. n. 178/2020, art. 1, comma 386. La misura riguarda i lavoratori autonomi abituali di cui all’art. 53, comma 1, TUIR, iscritti alla Gestione separata. La circolare INPS n. 84/2024 aveva già richiamato, tra i requisiti, la regolarità contributiva e l’assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il nuovo messaggio del 31 marzo 2026 non elimina queste condizioni, ma chiarisce come leggere il requisito dell’iscrizione.
Quando l’iscrizione non è formalizzata ma i contributi ci sono
Il punto centrale è semplice: se il lavoratore non ha formalizzato l’iscrizione, ma ha comunque versato i contributi dovuti alla Gestione separata, la prestazione può essere liquidata.
Il principio vale sia per ISCRO e DIS-COLL, fermo restando che l’adempimento formale resta necessario sotto il profilo ordinario. In altre parole, l’INPS non cancella l’obbligo di iscrizione, ma evita che un errore formale produca automaticamente la perdita del sostegno economico.
Per la DIS-COLL, il riferimento normativo resta l’art. 15 del D.lgs. n. 22/2015. La prestazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa, purché vi sia iscrizione esclusiva alla Gestione separata. Inoltre, serve almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione del rapporto e la data dell’evento stesso. Già la circolare INPS n. 115/2017 aveva spiegato che, per questa indennità, il requisito risultava soddisfatto in presenza di iscrizione formale e versamento dell’aliquota piena prevista per i soggetti non iscritti ad altra tutela previdenziale obbligatoria. Il messaggio n. 1129/2026 ammorbidisce il peso della sola mancanza formale, purché il versamento contributivo sia stato eseguito.
Restano fermi gli altri requisiti previsti dalla legge
Il chiarimento non significa accesso automatico alla prestazione. Restano infatti validi tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalle istruzioni INPS già in vigore. Questo vale per ISCRO e DIS-COLL sia al momento della domanda sia durante il periodo di fruizione dell’indennità.
Per l’ISCRO, continuano quindi a contare i presupposti fissati dalla L. n. 213/2023 e illustrati dalla circolare n. 84/2024. Per la DIS-COLL, restano operative le condizioni previste dal D.lgs. n. 22/2015 e dalla circolare n. 115/2017.
Nel messaggio INPS non compaiono nuovi importi né variazioni delle somme erogate. Il documento interviene soltanto su un aspetto amministrativo decisivo: la prova del rapporto con la Gestione separata. Proprio per questo il chiarimento ha un impatto concreto, perché consente di evitare esclusioni legate non alla mancanza dei contributi, ma a una semplice omissione formale.
ISCRO e DIS-COLL, meno rischio di domande respinte
La portata pratica della novità è evidente. Per ISCRO e DIS-COLL si riduce il rischio di rigetto nei casi in cui il lavoratore abbia rispettato l’obbligo contributivo ma non abbia completato in modo corretto la registrazione alla Gestione separata.
L’INPS sceglie, quindi, una lettura più sostanziale del rapporto previdenziale: conta il pagamento dei contributi, senza trasformare un errore formale in una penalizzazione definitiva. Per ISCRO e DIS-COLL resta comunque fondamentale verificare tutti gli altri requisiti di legge, perché il nuovo orientamento non modifica la struttura delle due tutele, ma rende più equa la loro applicazione.
Riassumendo
- ISCRO e DIS-COLL: l’INPS ammette più facilmente l’accesso alle indennità.
- La mancata iscrizione formale non blocca la prestazione con contributi regolarmente versati.
- Il chiarimento arriva con il messaggio INPS n. 1129 del 31 marzo 2026.
- La novità riguarda professionisti, collaboratori, assegnisti e dottorandi con borsa.
- Restano validi tutti gli altri requisiti previsti dalle norme e dalle circolari.
- Nessun nuovo importo: cambia solo la valutazione del requisito previdenziale.
