Bonus casa e cantieri: chi paga se manca la sicurezza?

La gestione degli obblighi sul cantiere edile coinvolge direttamente il committente, chiamato a garantire sicurezza e conformità normativa
1 mese fa
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cantieri edilizi
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Nel contesto dell’edilizia, la gestione della sicurezza sui cantieri e nei luoghi di lavoro rappresenta una delle sfide principali, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi sul cantiere in capo al committente.

La legislazione italiana, attraverso il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), definisce in modo preciso i doveri e le responsabilità di tutte le figure coinvolte nei lavori, ponendo particolare attenzione al ruolo del committente.

Il ruolo del committente nella sicurezza dei cantieri

L’articolo 89 del D. Lgs. 81/2008 identifica il committente come il soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera. Questa definizione, all’apparenza semplice, implica una serie di adempimenti fondamentali.

L’articolo 90 dello stesso decreto, in particolare al comma 9, lettera a), stabilisce che il committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nei lavori e sicurezza sui cantieri.

Questa attività di verifica non è meramente formale, ma costituisce un presidio di legalità e sicurezza: occorre richiedere e valutare documenti specifici che attestino competenza, formazione e dotazione di dispositivi di protezione individuale. Tale documentazione è elencata nell’allegato XVII del Testo Unico e comprende, tra gli altri, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e la patente a punti per le imprese.

Conseguenze dell’omissione di controllo

Nella pratica, però, capita frequentemente che il committente si affidi a conoscenze personali o a una generica fiducia nel lavoratore, trascurando gli obblighi formali. Un comportamento di questo tipo può esporre a conseguenze gravi. La Corte Cassazione ha recentemente affrontato la questione con la Sentenza n. 13533 del 2025, stabilendo con chiarezza che l’omessa verifica costituisce violazione diretta dell’articolo 90 del D.

Lgs. 81/2008.

Il principio espresso è che la responsabilità penale del committente sussiste quando l’incidente avviene all’interno di un’“area di rischio” che rientra sotto il suo controllo. Questo concetto giuridico individua tutti quegli ambiti e attività che, per loro natura, devono essere gestiti o monitorati dal committente, indipendentemente dalla presenza fisica dello stesso sul cantiere al momento del fatto.

Il caso giudiziario e i principi consolidati

Nel caso specifico analizzato dalla Corte, un lavoratore autonomo aveva avuto accesso all’abitazione privata oggetto dell’intervento senza avvertire il committente e senza alcuna supervisione. Tuttavia, l’attività svolta era parte dell’opera commissionata, e nonostante l’assenza del proprietario, il rischio connesso all’intervento rientrava tra quelli prevedibili.

I giudici hanno sottolineato come la mancata adozione di misure preventive e l’assenza di prove che, in caso di preavviso, il committente avrebbe attivato specifici protocolli di sicurezza, abbiano rafforzato la sua responsabilità. La Corte ha infatti evidenziato che l’affidamento dell’opera non può prescindere da una gestione attiva e documentata del rischio.

La condotta abnorme del lavoratore sui cantieri: limiti dell’esimente

Un argomento frequentemente invocato nei procedimenti giudiziari riguardanti infortuni sul lavoro è la cosiddetta “condotta abnorme del lavoratore”. Questa tesi difensiva mira a escludere la responsabilità del datore o del committente, sostenendo che l’infortunio sia derivato da un comportamento imprevedibile e fuori dagli schemi da parte del lavoratore.

Tuttavia, la stessa sentenza della Cassazione ha chiarito i limiti di questa esimente: non può essere applicata se la condotta del lavoratore, pur connotata da imprudenza o superficialità, si inserisce in un contesto di rischio lavorativo ordinario e prevedibile. Solo comportamenti completamente eccentrici, avulsi dalle mansioni affidate e radicalmente imprevedibili, possono determinare una reale interruzione del nesso causale tra omissione del committente e danno.

Documentazione necessaria per adempiere agli obblighi

In virtù di quanto stabilito dalla normativa e rafforzato dalla giurisprudenza, gli obblighi sul cantiere in capo al committente prevedono l’acquisizione e il controllo puntuale di una serie di elementi.

  • DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): certifica la regolarità dell’impresa o del lavoratore autonomo rispetto ai contributi previdenziali e assicurativi.
  • Patente a punti (o crediti): documento previsto per alcune categorie di imprese, che attesta il possesso di requisiti minimi per operare sui cantieri.
  • Attestati di formazione: corsi specifici e aggiornamenti obbligatori per lavoratori autonomi e dipendenti.
  • DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): la dotazione di caschi, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali protettivi e ogni altro strumento necessario alla protezione personale.

Tutti questi elementi devono essere verificati prima dell’inizio dei lavori, e conservati per eventuali controlli ispettivi o contenziosi giudiziari.

Sicurezza sui cantieri: l’importanza di una gestione consapevole del rischio

L’obbligo non si esaurisce in un mero adempimento burocratico, ma comporta una reale assunzione di responsabilità. La figura del committente, infatti, non può essere interpretata come marginale rispetto alla sicurezza del cantiere: ogni incarico affidato, anche se in ambito privato, richiede un’attenzione sostanziale alle condizioni in cui l’attività viene svolta.

L’affidamento a soggetti non qualificati o la trascuratezza nel controllo della documentazione non rappresentano soltanto violazioni amministrative, ma possono sfociare in responsabilità penali qualora si verifichino eventi lesivi. Il principio di prevenzione deve dunque ispirare l’intero processo, dalla scelta del prestatore d’opera alla vigilanza durante l’esecuzione.

Riassumendo

  • Il committente deve verificare l’idoneità tecnica e professionale di imprese e autonomi.
  • L’omessa verifica espone il committente a responsabilità penale secondo il D.

    Lgs. 81/2008.

  • Anche i lavoratori autonomi devono presentare DURC, patente a punti e attestati.
  • La Cassazione esclude l’esimente della condotta abnorme se il rischio era prevedibile.
  • La fiducia personale non sostituisce l’obbligo di controllo della documentazione.
  • La sicurezza sul cantiere è responsabilità condivisa ma il committente ha obblighi centrali.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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