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Barriere architettoniche, il bonus 75% nel 730/2026 anche se la casa è in costruzione?

Il bonus barriere architettoniche spetta solo per lavori su edifici già esistenti? Le nuove costruzioni restano fuori dall’agevolazione fiscale?
13 Aprile 2026
bonus barriere
Foto © Investireoggi

Il quadro delle agevolazioni per eliminare gli ostacoli alla mobilità negli immobili ha confini molto precisi. Il bonus barriere architettoniche disciplinato dall’art. 119-ter del Dl n. 34/2020 riconosce una detrazione fiscale importante, ma solo in presenza di requisiti ben definiti dalla norma. La misura riguarda, infatti, spese documentate sostenute entro una data precisa, interventi specifici e immobili che devono già esistere. Si tratta, quindi, di un’agevolazione da valutare con attenzione, anche perché dal 2026 il meccanismo è fermato e occorre guardare ad altri strumenti.

Bonus barriere architettoniche: aliquota del 75% e spese ammesse

L’agevolazione prevista dall’art. 119-ter del Dl n.

34/2020 consiste in una detrazione Irpef pari al 75% delle somme sostenute (e correttamente documentate) entro il 31 dicembre 2025. In pratica, il bonus barriere architettoniche consente di recuperare fiscalmente una parte molto elevata della spesa, ma solo fino a concorrenza dell’imposta lorda dovuta.

La norma non lascia spazio a interpretazioni ampie sull’ambito dei lavori ammessi. Il beneficio riguarda esclusivamente interventi finalizzati al superamento e alla rimozione degli ostacoli fisici alla mobilità, purché abbiano ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Non si tratta, quindi, di una detrazione aperta a qualunque opera collegata all’accessibilità, ma di una misura ritagliata su precise categorie di intervento.

Questo aspetto è essenziale perché delimita in modo netto il perimetro del bonus barriere architettoniche 75%: l’agevolazione spetta soltanto quando le opere rientrano nelle tipologie espressamente indicate dal legislatore e le spese risultano sostenute entro la fine del 2025. La detrazione spese 2025 si spalma in 10 quote annuali di pari importo.

Lavori solo su edifici già esistenti, non su immobili in costruzione

Uno dei punti più rilevanti riguarda la natura dell’immobile interessato.

La disposizione richiama in modo chiaro gli edifici “già esistenti”. Da questa formulazione deriva una conseguenza precisa: la detrazione non può essere riconosciuta per opere eseguite mentre il fabbricato è ancora in fase di costruzione.

In altre parole, se gli interventi vengono realizzati durante la realizzazione del nuovo immobile, l’agevolazione non spetta. Il presupposto richiesto dalla legge è, infatti, che le opere siano effettuate su un bene già esistente, e non su una struttura ancora da ultimare o da consegnare.

La regola vale in modo rigoroso per il bonus barriere architettoniche, che non può essere utilizzato per interventi inseriti nel cantiere di una nuova costruzione. Il legislatore ha scelto di limitare il beneficio agli immobili già presenti, escludendo, quindi, tutte le attività svolte nella fase edificatoria.

Questo principio ha anche un valore pratico importante: non basta, pertanto, che l’intervento sia coerente con l’eliminazione degli ostacoli fisici, ma occorre pure che il contesto immobiliare rispetti il requisito dell’esistenza già compiuta del fabbricato.

Scadenza al 31 dicembre 2025 e cosa accade dal 2026

Il termine finale fissato dalla norma è il 31 dicembre 2025. Entro questa data le spese documentate e pagate possono beneficiare della detrazione del 75%. Oltre questo limite temporale, il bonus barriere architettoniche 75% non risulta esteso agli anni successivi.

E la proroga non è arrivata nemmeno con la legge di bilancio 2026.

Per le spese sostenute dal 2026, il riferimento cambia. In assenza di proroga della misura al 75%, la soluzione alternativa indicata è il bonus ristrutturazione. In questo caso, però, le percentuali risultano inferiori rispetto al beneficio previsto dall’art. 119-ter del Dl n. 34/2020.

Nel dettaglio, per le spese del 2026 la detrazione è pari al 50% se gli interventi riguardano l’abitazione principale. Se, invece, le opere interessano una seconda casa, la quota detraibile scende al 36%. La detrazione si spalma sempre in 10 quote annuali di pari importo.

Il confronto economico è, quindi, immediato: il bonus barriere architettoniche resta più favorevole fino alle spese sostenute entro il 2025, mentre dopo quella data occorre fare i conti con aliquote più contenute. Anche sotto il profilo della programmazione dei lavori, la differenza tra 75%, 50% e 36% incide in modo concreto sulla convenienza fiscale complessiva dell’intervento.

Bonus barriere architettoniche e bonus ristrutturazione: differenze da considerare

Il passaggio da una detrazione del 75% a percentuali del 50% o del 36% rende evidente il diverso peso dei due strumenti. Il bonus barriere architettoniche offre  una tutela fiscale più incisiva, ma entro un perimetro temporale e oggettivo ben circoscritto. Il bonus ristrutturazione, invece, rappresenta la strada alternativa (anzi l’unica) per le spese sostenute dal 2026, con un vantaggio economico più ridotto e differenziato in base alla tipologia di immobile.

Resta fermo, però, un elemento comune tra le due agevolazioni citate nel testo: entrambe non possono essere richieste per lavori eseguiti durante la costruzione dell’immobile. Anche nel caso del bonus ristrutturazione, infatti, il presupposto è che l’intervento riguardi un edificio già esistente.

Il risultato finale è chiaro: il bonus barriere architettoniche al 75% resta utilizzabile solo fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per specifici lavori su edifici già esistenti, mentre dal 2026 l’alternativa è affidata al bonus ristrutturazione con aliquote più basse e con lo stesso limite legato all’esclusione degli immobili ancora in costruzione. Inoltre, in entrambi i casi il pagamento spese deve risultare da bonifico parlante.

Riassumendo

  • Il bonus barriere architettoniche prevede una detrazione del 75% sulle spese ammesse.
  • L’agevolazione vale per spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2025.
  • Sono ammessi solo interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
  • I lavori devono riguardare edifici già esistenti, non immobili ancora in costruzione.
  • Dal 2026 non è prevista la proroga della detrazione al 75%.
  • Per il 2026 resta il bonus ristrutturazione: 50% prima casa, 36% seconde case.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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