Per il mese di agosto di ogni anno, grazie a una misura ad hoc contenuta nel c.d. decreto Adempimenti (D. Lgs. n. 1/2024), l’Agenzia Entrate concede una tregua ai contribuenti italiani. Una tregua che si applica anche per il mese di dicembre.
In sostanza, l’Agenzia, a partire dal 2024, e per i mesi di agosto e dicembre di ogni anno, non invia ai contribuenti le seguenti comunicazioni:
- esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari): si tratta delle verifiche effettuate secondo gli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, che riguardano l’IRPEF e l’IVA, rispettivamente;
- esiti dei controlli formali delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari): queste sono controllate dall’articolo 36-ter del DPR n.
600 del 1973, che riguarda la verifica di errori o omissioni nelle dichiarazioni presentate;
- liquidazione delle imposte su redditi a tassazione separata: questo include l’invio di comunicazioni relative alla tassazione separata, come nel caso di redditi di capitale;
- lettere di invito all’adempimento spontaneo: le lettere di compliance, che sollecitano il contribuente a regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale, rientrano anch’esse tra le comunicazioni sospese.
Avvisi bonari e lettere compliance: quando non vale lo stop
Insomma una sorta di tregua fiscale per il mese estivo più vissuto dagli italiani tra mare e relax. Medesimo stop avvisi bonari e lettere compliance, anche per il mese dedicato al Natale.
A ogni modo, non si tratta di una tregua fiscale assolta. La norma stabilisce, infatti, che l’Agenzia Entrate può derogare allo stop nelle ipotesi di “indifferibilità e urgenza”.
Circostanze queste che sono state elencate a titolo esemplificativo da parte dell’Agenzia Entrate nella Circolare chiarimenti decreto Adempimenti.
Ad esempio, il fisco può, comunque, inviare avvisi bonari e lettere compliance nei mesi di agosto e settembre laddove a seguito del mancato invio ci sia pericolo per la riscossione dei tributi. Oppure, laddove il destinatario dell’avviso sia un soggetto sottoposto a procedure concorsuali.
Cosa fare se l’avviso arriva ad agosto?
Ma quali sono i consigli da seguire laddove il contribuente dovesse vedersi recapitare l’avviso bonario o una comunicazione dall’Agenzia Entrare anche ni giorni in cui si trova in spiaggia o in montagna, in questo mese di agosto?
Innanzitutto non allarmarsi immediatamente. Può darsi che il contenuto della comunicazione sia infondato. Nel senso che la pretesa tributaria non sussista in quanto il contribuente non ha commesso quella violazione contestatagli dal fisco.
Pertanto, la prima cosa da fare è esaminare il contenuto della comunicazione ricevuta, anche con l’ausilio del proprio commercialista.
Altro passo da fare è verificare se effettivamente l’Agenzia Entrate era legittimata a derogare lo stop all’invio previsto per il mese di agosto. In pratica, quindi, verificare se si rientra in uno dei casi indifferibilità ed urgenza di cui sopra.
Infine, valutare, laddove la pretesa tributaria sia infondata, i costi di un eventuale ricorso (anche in autotutela) o se, invece, potrebbe essere più vantaggioso regolarizzare la propria posizione fiscale.
Riassumendo
- Ad agosto e dicembre di ogni anno l’Agenzia Entrate non invia avvisi bonari e lettere compliance
- L’Agenzia può derogare allo stop in caso di “indifferibilità ed urgenza”
- I casi di deroga allo stop sono indicati nella Circolare n. 8/E del 2024
- Se arriva la comunicazione ad agosto o dicembre non allarmarsi subito
- Verificare se l’Agenzia era legittimata all’invio e se la pretesa è o meno fondata.