Il tema della fiscalità legata all’assistenza sanitaria integrativa continua a suscitare dubbi, soprattutto quando si tratta di indennità erogate in occasione di ricoveri ospedalieri.
Un caso emblematico riguarda la corresponsione, da parte di una cassa sanitaria, di una somma in favore di un iscritto a titolo di diaria per degenza, percepita nel corso del 2024. Questo tipo di prestazione apre a numerose considerazioni sul piano tributario: va indicata nella dichiarazione dei redditi? E, se sì, in quale forma?
Assistenza sanitaria integrativa: la normativa
Per comprendere se e quando una prestazione sanitaria integrativa rientra tra i redditi tassabili, è necessario partire dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), e in particolare dall’articolo 6.
Il primo comma di questa norma elenca le tipologie di reddito che concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini IRPEF, mentre il secondo comma amplia il perimetro di ciò che può essere considerato fiscalmente rilevante.
Secondo il comma 2, rientrano tra i redditi imponibili anche quei proventi percepiti in sostituzione di redditi ordinari, oppure quelli che hanno natura risarcitoria per la perdita di redditi da lavoro. Sono invece esclusi da tassazione i risarcimenti connessi a eventi più gravi e permanenti, come l’invalidità o la morte.
Indennità sostitutive o integrative: il nodo della funzione
Un elemento centrale per la valutazione fiscale di un’indennità erogata da un ente di assistenza sanitaria integrativa è la sua “funzione”. In sostanza, occorre comprendere se la somma ricevuta abbia avuto l’obiettivo di compensare una perdita di reddito da lavoro oppure se rappresenti un aiuto economico straordinario non legato ad alcun compenso sostitutivo.
Nel caso specifico esaminato, il marito dell’interessata ha percepito una diaria per il ricovero, ma senza che la sua retribuzione subisse interruzioni o decurtazioni.
Questo dettaglio è cruciale: se l’indennità non ha svolto un ruolo di “supplenza” della busta paga, la sua natura fiscale cambia radicalmente.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
A supporto di questa interpretazione interviene la risposta n. 395 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate. In tale documento viene chiarito che, qualora una somma sia corrisposta a titolo di indennità e abbia lo scopo di sostituire un reddito non percepito (per esempio una mensilità non pagata a causa della malattia), essa si configura a tutti gli effetti come un reddito e va quindi dichiarata nel Modello 730 o Modello Redditi. Lo stesso vale per prestazioni integrative, cioè volte a integrare un reddito percepito parzialmente.
Tuttavia, in assenza di perdita retributiva – come nel caso della diaria di ricovero corrisposta durante la piena percezione dello stipendio – la prestazione perde la sua natura sostitutiva o integrativa. Se, inoltre, la somma è stata erogata una tantum in presenza di uno stato di necessità, riconosciuto da una valutazione medico-legale, e non sostituisce alcun reddito, allora non deve essere sottoposta a tassazione.
Quando la diaria non è tassabile
Nel contesto dell’assistenza sanitaria integrativa, si incontrano frequentemente indennità con finalità solidaristiche, rivolte a sostenere economicamente l’iscritto in caso di eventi sanitari rilevanti come un ricovero.
Tali diarie non sono pensate per rimpiazzare il reddito, ma per fornire un supporto accessorio e non vincolato al venir meno della retribuzione lavorativa.
Il punto chiave, dunque, non è la tipologia di ente che eroga la somma – sia esso una cassa sanitaria, un fondo mutualistico o un’assicurazione sanitaria privata – ma la natura della prestazione: compensativa oppure assistenziale. Solo nel primo caso si configura un obbligo dichiarativo.
Il ruolo dell’autorità medica e la funzione “una tantum”
Ulteriore elemento dirimente è rappresentato dalla valutazione di uno “stato di bisogno” effettuata da un’autorità medica competente. Se la diaria è erogata a seguito di tale accertamento e con carattere non continuativo, ossia con una corresponsione una tantum, essa esula completamente dalle categorie reddituali previste dal TUIR. In questa situazione, la somma percepita non è assimilabile a un reddito di lavoro, né autonomo né dipendente, e pertanto non è soggetta a tassazione.
Questo orientamento trova fondamento sempre nell’articolo 6, comma 2, del TUIR, che esclude dalla tassazione i proventi non riconducibili a una specifica categoria reddituale.
Casi pratici e indicazioni operative per l’assistenza sanitaria integrativa
In sede dichiarativa, chi riceve somme da fondi di assistenza sanitaria integrativa deve prestare attenzione a vari aspetti:
- Verificare la natura della prestazione: se si tratta di una diaria giornaliera o una somma una tantum per stato di bisogno.
- Valutare l’incidenza sulla retribuzione lavorativa: se la somma ha sostituito, anche parzialmente, la busta paga, è tassabile.
- Controllare la documentazione sanitaria: in caso di riconoscimento da parte di un’autorità medica, si rafforza la tesi della non imponibilità.
- Chiedere chiarimenti all’ente erogatore: spesso le casse sanitarie forniscono comunicazioni ufficiali sul trattamento fiscale delle prestazioni.
La corretta gestione fiscale dell’assistenza sanitaria integrativa
La crescente diffusione dell’assistenza sanitaria integrativa nel sistema di welfare italiano impone una maggiore attenzione agli aspetti fiscali. Le diarie da ricovero, se non configurate come indennità sostitutive del reddito da lavoro, possono essere escluse dalla dichiarazione dei redditi. La valutazione va sempre condotta caso per caso, tenendo conto della documentazione medica, della funzione della prestazione e della presenza – o assenza – di effetti sulla retribuzione lavorativa.
In definitiva, il rispetto delle norme tributarie passa attraverso un’attenta analisi della natura del beneficio ricevuto. Ciò affinché il contribuente possa operare nel pieno rispetto della legge, evitando errori o omissioni nella dichiarazione fiscale. In presenza di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente fiscale esperto in materia di previdenza e assistenza sanitaria integrativa.
Riassumendo
- Le diarie da ricovero non sempre rientrano tra i redditi tassabili.
- L’articolo 6 del TUIR distingue redditi imponibili e indennità risarcitorie.
- Un’indennità è tassabile solo se sostituisce o integra il reddito da lavoro.
- Se erogata una tantum per stato di bisogno, non è fiscalmente rilevante.
- Serve valutare l’impatto sulla retribuzione e la presenza di documentazione medica.
- In caso di dubbio, è consigliabile rivolgersi a un consulente fiscale esperto.