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Assegno di inclusione e altri redditi, ecco quando non si subiscono tagli di sussidio anche lavorando

Si può lavorare mentre si prende l'Assegno di Inclusione? E come incidono gli altri redditi sul diritto e sull'importo del sussidio?
3 Aprile 2026
assegno di inclusione
Foto © Pixabay

Una delle domande più frequenti tra i beneficiari dell’Assegno di inclusione riguarda la possibilità di cumulare la prestazione con eventuali attività lavorative o altri redditi. L’Assegno di inclusione ha sostituito il Reddito di cittadinanza nel 2024 e alcune delle modifiche introdotte rispetto alla misura precedente sembravano aprire alla concreta possibilità di lavorare entro una certa soglia reddituale, senza rischiare di perdere il sussidio.

In realtà, come vedremo, nella pratica tutto è fuorché semplice: continuare a percepire il beneficio mentre si lavora risulta complesso, perché i limiti previsti sono particolarmente rigidi.

Assegno di inclusione e altri redditi, ecco quando non si subiscono tagli di sussidio anche lavorando

L’Assegno di inclusione è una misura destinata a soggetti fragili, sotto diversi profili.

Le categorie che possono accedere al beneficio includono gli over 60, i minorenni, le persone con disabilità, i soggetti presi in carico dai servizi sociali e assistenziali e coloro che hanno carichi di cura.

Si tratta di persone che, secondo la normativa, non sono attivabili al lavoro. Proprio per questo, chi è in grado di lavorare e non rientra nelle categorie sopra indicate non può percepire l’Assegno di inclusione.

A conferma di ciò, con l’introduzione della misura il governo ha previsto anche uno strumento parallelo destinato a chi è occupabile: il Supporto per la formazione e il lavoro. I soggetti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, infatti, devono fare riferimento a questa misura e non all’Assegno di inclusione.

A questo punto, può sembrare poco sensato parlare di lavoro e redditi per chi percepisce l’Assegno di inclusione. Tuttavia, il tema resta rilevante: esistono beneficiari che dispongono comunque di altre forme di sostentamento.

Naturalmente, entro limiti ben definiti, poiché l’accesso al beneficio è subordinato al rispetto dei requisiti relativi a ISEE, patrimonio e reddito.

Ecco a cosa prestare attenzione a dove si rischia di perdere il sussidio

L’Assegno di inclusione è composto da due elementi: una integrazione al reddito familiare e una quota destinata al rimborso del canone di affitto.

La prima componente è quella che varia in base agli altri redditi percepiti. In concreto, un single può ricevere fino a 6.500 euro annui, pari a circa 541,67 euro al mese.

Nel caso in cui il beneficiario trovi un lavoro, il reddito prodotto fino a 3.000 euro lordi annui non incide sull’importo del sussidio: questa soglia rappresenta una vera e propria franchigia. Oltre tale limite, invece, la quota eccedente viene sottratta dall’Assegno di inclusione.

Rispetto al Reddito di cittadinanza, si tratta di una differenza significativa: in passato non esisteva una franchigia e qualsiasi reddito influiva direttamente sul beneficio.

Sono inoltre cumulabili con l’Assegno di inclusione le prestazioni occasionali, i redditi da lavoro subordinato e quelli da lavoro autonomo, sempre nel rispetto delle soglie previste.

Va però considerato anche un secondo aspetto fondamentale: il reddito familiare complessivo. Questo non deve superare i 6.500 euro annui. Se il reddito del singolo eccede tale soglia, si perde completamente il diritto all’Assegno di inclusione.

In definitiva, se da un lato esiste una limitata possibilità di cumulo tra lavoro e sussidio, dall’altro i vincoli restano stringenti. Basta, infatti, superare determinate soglie per vedere ridotto o azzerato il beneficio.

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.

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