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Oggi: 04 Lug, 2026

A chi spettano i congedi parentali nel 2026 tra maternità, malattie dei figli e paternità

I congedi parentali retributivi e non, le maternità obbligatorie, le paternità altrettanto obbligatorie e i riposi, ecco come funzionano.
4 Luglio 2026
congedi paternità maternità
Foto © Pixabay

Ormai sono diventati uno degli strumenti di welfare più conosciuti e utilizzati dai lavoratori: si tratta dei congedi parentali. Anche nel 2026 rappresentano un diritto di cui usufruiscono sempre più famiglie.

La nascita, l’adozione o l’affidamento di un figlio consentono infatti a entrambi i genitori di richiedere periodi di assenza dal lavoro, fruibili a ore, a giornate, a settimane o anche per interi mesi, in base alle proprie esigenze e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

I congedi parentali spettano sia alla madre sia al padre, indipendentemente dai periodi di maternità e paternità obbligatorie. Vediamo, quindi, quali strumenti sono a disposizione delle famiglie nella seconda parte del 2026.

A chi spettano i congedi parentali nel 2026 tra maternità, malattie dei figli e paternità

Che si tratti di nascita, adozione o affidamento, anche nel 2026 le famiglie possono beneficiare dei congedi parentali, pensati per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa nei primi anni di crescita dei figli.

Rispetto al passato sono state introdotte alcune novità dalla legge di Bilancio, entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Prima di analizzarle, è utile ricordare le principali tutele previste per i genitori.

Alla lavoratrice dipendente spetta il tradizionale congedo di maternità obbligatorio, della durata complessiva di cinque mesi. Generalmente il periodo è suddiviso in due mesi prima del parto e tre mesi dopo la nascita, anche se la normativa consente una certa flessibilità, permettendo alla madre, in presenza dei requisiti previsti, di posticipare in tutto o in parte il periodo di astensione prima del parto.

La durata complessiva della maternità resta comunque pari a cinque mesi. Inoltre, se il parto avviene in anticipo rispetto alla data presunta e la lavoratrice non ha potuto usufruire interamente del periodo antecedente alla nascita, i giorni non goduti vengono recuperati dopo il parto.

Maternità, paternità e poi?

Durante il congedo di maternità obbligatorio, la lavoratrice percepisce un’indennità pari all’80% della retribuzione prevista dalla normativa.

Accanto alla maternità obbligatoria esiste anche il congedo di paternità obbligatorio. Alla nascita del figlio, il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni di congedo retribuito al 100%, fruibili anche in modo frazionato e non necessariamente consecutivo.

I dieci giorni possono essere utilizzati a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai cinque mesi successivi alla nascita. Inoltre, il padre può usufruirne anche durante il periodo di maternità obbligatoria della madre.

Congedi parentali, cosa cambia nel 2026 e come sfruttarli al massimo

Le principali novità del 2026 riguardano il congedo parentale. Uno strumento che in passato è stato utilizzato soprattutto dalle madri, mentre oggi viene richiesto con maggiore frequenza anche dai padri.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda il limite di età del figlio entro il quale il beneficio può essere fruito. Dal 2026, infatti, il congedo parentale può essere utilizzato fino al compimento dei 14 anni di età del figlio oppure, in caso di adozione o affidamento, entro 14 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

La durata complessiva del congedo resta pari a 10 mesi tra entrambi i genitori, ma può arrivare a 11 mesi se il padre usufruisce di almeno tre mesi di congedo.

Alla madre spettano fino a sei mesi, così come al padre. Tuttavia, se quest’ultimo utilizza almeno tre mesi di congedo parentale, il suo limite individuale può salire a sette mesi, portando così il totale familiare a undici mesi.

Dal punto di vista economico, tre mesi complessivi di congedo parentale sono indennizzati all’80% della retribuzione, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati dalla madre, dal padre oppure da entrambi. Per beneficiare di questa indennità maggiorata, tali mesi devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio.

I restanti periodi di congedo parentale, fruibili fino ai 14 anni del figlio, continuano invece a essere indennizzati al 30% della retribuzione. Ovvero secondo quanto previsto dalla normativa.

Malattia del figlio e riposi per allattamento

Un capitolo a parte riguarda i congedi per malattia del figlio.

Se il bambino ha un’età fino a tre anni, ciascun genitore può assentarsi dal lavoro senza limiti di durata, purché la malattia sia certificata. Tali periodi di assenza sono giustificati, ma non retribuiti.

Per i figli di età superiore ai tre anni e fino ai 14 anni, ciascun genitore può invece usufruire di 10 giorni all’anno di congedo non retribuito per assistere il figlio malato. Anche in questo caso è indispensabile presentare l’apposito certificato medico.

Infine, restano confermati i riposi giornalieri per allattamento, riconosciuti fino al compimento del primo anno di vita del bambino. La lavoratrice madre ha diritto a due ore di permesso retribuito al giorno se l’orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a sei ore. Se, invece, l’orario è inferiore, il permesso retribuito si riduce a un’ora al giorno.

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.