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Frontalieri, trasferte fuori area e rientri mancati: quando il beneficio fiscale è a rischio

Frontalieri tra Como e Padova: sede aziendale, trasferte e pernottamenti possono cambiare davvero il regime fiscale applicabile?
20 Luglio 2026
frontalieri
Foto © Investireoggi

Il nuovo assetto fiscale dei frontalieri tra Italia e Svizzera, applicabile dal 1° gennaio 2024, prevede in diversi casi il coinvolgimento di entrambi gli Stati. Il Paese nel quale viene prestata l’attività può applicare una ritenuta entro i limiti stabiliti dall’accordo, mentre quello di residenza calcola l’imposta sull’intero reddito e riconosce un credito per quanto già versato oltre confine. La disciplina deriva dall’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, ratificato con la legge 13 giugno 2023, n. 83.

Un lettore residente a Chiasso (Svizzera) espone un caso particolare.

Sono stato assunto da un’impresa informatica italiana con sede amministrativa a Padova, ma lavoro stabilmente presso un centro operativo situato a Como. Rientro quasi ogni sera nella mia abitazione Svizzera; tuttavia, una volta alla settimana svolgo le mansioni dalla sede veneta e, in alcune occasioni, resto in Italia per due notti consecutive. La domanda è questa: la collocazione dell’azienda fuori dall’area di confine e le trasferte periodiche in Veneto fanno perdere il trattamento previsto dall’accordo?

Frontalieri: quali condizioni devono essere controllate

Per rispondere al quesito viene in soccorso la Risposta all’Interpello n. 126/2026.

L’articolo 2 dell’Accordo individua alcuni requisiti precisi. Il dipendente deve risiedere fiscalmente in uno Stato contraente, in un Comune situato entro venti chilometri dal confine. Deve inoltre svolgere un lavoro subordinato nell’area di frontiera dell’altro Paese, per un datore residente in quest’ultimo Stato oppure per una sua stabile organizzazione o base fissa.

È richiesto anche il ritorno, in linea generale, al domicilio principale nello Stato di residenza. Le assenze occasionali non producono automaticamente l’esclusione. La disciplina ammette, infatti, un numero limitato di giornate nelle quali il lavoratore non rientra, purché siano rispettate le soglie previste dall’intesa e dai relativi chiarimenti applicativi.

Per l’Italia, l’area interessata comprende Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano. Non ogni località di queste regioni è però sufficiente: occorre verificare concretamente il luogo della prestazione e la distanza del Comune di residenza dalla linea di confine.

La sede legale dell’impresa non è il fattore decisivo

Nel caso descritto, la sede amministrativa di Padova non rappresenta, da sola, un ostacolo. Il criterio centrale è il posto nel quale il dipendente esegue materialmente e con continuità le proprie mansioni. Questa impostazione è coerente con l’articolo 3 dell’Accordo, che collega il prelievo alla nazione in cui viene svolto il lavoro dipendente.

Di conseguenza, un’impresa può avere gli uffici principali fuori dalla fascia territoriale interessata, mentre il personale opera in una struttura collocata al suo interno. È però necessario che il datore sia fiscalmente residente nello Stato nel quale viene esercitata l’attività.

La posizione dei frontalieri non dipende, quindi, dall’indirizzo riportato nel Registro delle imprese, ma dalla realtà organizzativa del rapporto. Contratto, lettera di assegnazione, badge, turni, trasferte e documenti aziendali devono confermare dove si trova il luogo ordinario di lavoro.

Come incidono le giornate trascorse in Veneto

La presenza settimanale a Padova richiede un’analisi più attenta.

Quelle giornate non si svolgono nell’area prevista dall’intesa e, pertanto, non possono essere considerate allo stesso modo delle prestazioni effettuate a Como.

Ciò non significa necessariamente che l’intero reddito esca dal regime. Può rendersi necessaria una ripartizione delle giornate lavorate, distinguendo quelle svolte nella zona ammessa da quelle effettuate altrove. Occorre inoltre controllare se l’attività fuori area sia marginale oppure costituisca una componente stabile dell’incarico.

Anche i pernottamenti devono essere registrati. Per i frontalieri, il mancato rientro quotidiano è tollerato solo entro i limiti stabiliti dall’Accordo. Una permanenza saltuaria per esigenze professionali non equivale a un trasferimento del domicilio, ma il superamento della soglia annuale può modificare il trattamento fiscale.

Frontalieri: la soluzione del caso concreto

Il lettore può applicare la disciplina speciale alle condizioni previste, perché lavora abitualmente a Como, risiede entro la fascia richiesta e opera per una società fiscalmente italiana. La sede di Padova non esclude il beneficio, dato che conta soprattutto il luogo effettivo della prestazione. Il datore non deve necessariamente trovarsi nell’area di confine, purché sia residente nell’altro Stato e l’attività sia eseguita nella zona interessata.

Resta però necessario separare le giornate lavorate in Veneto e verificare il numero dei mancati rientri. Se trasferte e pernottamenti restano occasionali e documentati, il regime dei frontalieri può continuare a trovare applicazione per la parte di reddito collegata al lavoro svolto a Como. Una presenza regolare e rilevante a Padova, invece, potrebbe imporre una diversa ripartizione fiscale e richiedere una valutazione puntuale in dichiarazione.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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