Il certificato medico per infortunio resta un documento centrale nella gestione dell’assenza dal lavoro dopo un evento tutelato dall’INAIL. Serve a indicare la prognosi, cioè il periodo stimato per la guarigione, e permette all’Istituto di valutare la pratica, pagare le prestazioni economiche e, quando necessario, verificare eventuali conseguenze permanenti.
Le recenti indicazioni INAIL (Circolare n. 17/2026) chiariscono un punto importante: la chiusura dell’evento non dipende sempre dalla presenza di un certificato finale, ma anche dalla scadenza dell’ultima prognosi disponibile.
Certificato medico per infortunio: quando l’evento si considera concluso
Il riferimento normativo principale è l’articolo 102 del D.
P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, cioè il Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La norma richiama il certificato che constata l’esito definitivo, ma non impone in ogni caso l’esistenza di un documento conclusivo come condizione assoluta per chiudere la pratica.
In pratica, se manca un certificato finale (che attesta la fine dell’infortunio), l’infortunio stesso viene considerato terminato con l’ultimo giorno indicato nella prognosi dell’ultimo documento medico disponibile. Dal giorno successivo, salvo diverse valutazioni sanitarie, è prevista la ripresa dell’attività lavorativa.
L’INAIL, con la Circolare n. 17 del 2026, ha inoltre fissato un criterio operativo: quando non arriva una nuova certificazione, la pratica deve essere definita entro 15 giorni dalla scadenza della prognosi. Questo consente di evitare tempi troppo lunghi e di accelerare il riconoscimento delle somme spettanti.
Il ruolo dell’INAIL e la possibilità di una nuova valutazione sanitaria
Il lavoratore infortunato può essere convocato a visita dai sanitari INAIL.
Anche in prossimità della fine della prognosi è possibile chiedere una visita, soprattutto quando la guarigione non appare completa o quando restano limitazioni fisiche.
Il medico INAIL può adottare soluzioni diverse: chiudere l’evento, prolungare il periodo di inabilità temporanea, fissare un controllo successivo oppure indicare una data di ripresa dell’attività. La valutazione sanitaria dell’Istituto può, quindi, modificare la durata inizialmente indicata dal medico che ha redatto il primo documento.
Un aspetto rilevante riguarda il certificato medico per infortunio trasmesso in ritardo. Anche se la pratica risulta già definita per decorrenza dei termini, la produzione successiva di documentazione sanitaria può portare alla riapertura del caso. Per questo la tempestività resta decisiva, soprattutto quando esiste ancora una condizione clinica collegata all’evento.
Rientro in azienda, obblighi del datore e sicurezza sul lavoro
Terminata la prognosi, il datore di lavoro deve consentire il rientro in servizio. Tuttavia, la ripresa non elimina gli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il riferimento è il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, quando l’assenza per motivi di salute supera 60 giorni continuativi, occorre la visita medica precedente alla ripresa della mansione, prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter. Tale controllo serve a verificare l’idoneità alla mansione specifica e deve essere svolto dal medico competente.
Quindi la chiusura amministrativa dell’infortunio e il giudizio di idoneità non coincidono automaticamente.
La prima riguarda la gestione assicurativa INAIL; il secondo riguarda la sicurezza sul lavoro e la compatibilità tra condizioni fisiche e attività svolta.
Anche per l’azienda è importante monitorare il certificato medico per infortunio, perché da esso dipendono denuncia, aggiornamento della posizione del dipendente, gestione dell’assenza e corretta organizzazione del rientro. La documentazione medica non va trattata come un semplice adempimento formale, ma come parte di una procedura che coinvolge tutele economiche, obblighi di legge e salute del lavoratore.
Certificato medico per infortunio e nuova procedura telematica
Con la Circolare n. 23 del 2026, l’INAIL ha illustrato anche le novità sulla procedura elettronica. La nuova versione, operativa dal 13 maggio 2026, semplifica la compilazione, elimina campi non più necessari e supera alcune tipologie di certificazione precedenti.
La trasmissione digitale è particolarmente utile perché rende disponibili i dati in tempi più brevi. Ciò favorisce una gestione più rapida della pratica e riduce il rischio di ritardi collegati alla consegna cartacea.
Nella compilazione è previsto l’inserimento di almeno un recapito del lavoratore, come posta elettronica, PEC, telefono fisso o cellulare. Queste informazioni agevolano eventuali comunicazioni e si collegano anche agli adempimenti della denuncia di infortunio, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Resta poi il tema del pagamento ai medici certificatori. La legge di Bilancio 2019 ha modificato il sistema, prevedendo il trasferimento di risorse dall’INAIL al Servizio sanitario nazionale per finanziare la contrattazione dei medici, invece del pagamento diretto per ogni singolo certificato.
Il certificato medico per infortunio, quindi, mantiene una funzione essenziale: permette di ricostruire l’evoluzione dell’evento, definire la durata dell’assenza, attivare le prestazioni e chiarire il momento del rientro. Anche se il documento conclusivo non è sempre indispensabile, la sua presenza può rendere la gestione più veloce e ordinata, a vantaggio di lavoratore, datore di lavoro e amministrazione assicurativa.
Riassumendo
- Il certificato medico per infortunio resta centrale nella gestione della pratica INAIL.
- L’evento può chiudersi anche senza certificato medico finale.
- La prognosi scaduta indica, di norma, il momento del rientro.
- L’INAIL deve definire la pratica entro 15 giorni.
- Dopo 60 giorni serve la visita del medico competente.
- La procedura telematica rende più rapida la trasmissione dei dati.


