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Redditi dei residenti all’estero: tre casi che riscrivono le regole sulle pensioni

Pensioni, vitalizi e residenza fiscale: per chi vive all’estero, un dettaglio può cambiare tutto davanti al Fisco italiano
3 Giugno 2026
redditi dei residenti all'estero
Foto © Investireoggi

Quando si parla di redditi dei residenti all’estero, la regola non è mai unica per tutti. Il trattamento fiscale dipende dal tipo di somma percepita, dallo Stato in cui si vive, dall’eventuale rientro in Italia e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Tre recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nelle risposte a interpello nn. 112, 113 e 114/2026, aiutano a distinguere i casi più frequenti: pensioni legate ad attività pubbliche o private, prestazioni estere di sicurezza sociale e indennità collegate a cariche elettive.

Redditi dei residenti all’estero: pensione divisa tra Italia e Lussemburgo

Il primo caso riguarda una contribuente iscritta all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero), con doppia cittadinanza italiana e lussemburghese.

La pensione italiana ricevuta dalla residente in Lussemburo deriva da periodi di attività diversi: una parte collegata alla libera professione medica e un’altra maturata per lavoro svolto come medico ambulatoriale presso una Asl.

La distinzione è decisiva. Le somme riferite alla libera professione rientrano, secondo la Convenzione Italia-Lussemburgo, tra i redditi residuali disciplinati dall’art. 22. Di conseguenza, la tassazione spetta soltanto allo Stato estero di residenza.

Diversa è la quota maturata presso la struttura sanitaria pubblica. In questo caso il reddito è assimilato a una pensione pubblica e trova applicazione l’art. 19 della Convenzione. Poiché il pagamento proviene da un ente pubblico italiano e la contribuente possiede anche la cittadinanza italiana, l’imposizione resta in Italia. L’ente previdenziale dovrà quindi applicare la trattenuta solo su questa parte.

Trasferimento in Italia e pensione francese: imposizione concorrente

Il secondo chiarimento interessa un contribuente residente in Francia che intende trasferirsi in Italia.

La pensione è collegata a un’attività svolta nel settore energetico francese. Il dubbio riguarda la tassazione dopo il cambio di residenza fiscale.

L’Agenzia esclude che la prestazione possa essere trattata come pensione pubblica con tassazione soltanto in Francia. Le pensioni erogate dal regime francese CNIEG, in base agli accordi tra Italia e Francia, sono considerate prestazioni di sicurezza sociale. Per questo motivo rientrano nell’art. 18, par. 2, della Convenzione Italia-Francia.

La conseguenza pratica è l’imposizione concorrente: la Francia può tassare come Stato della fonte e l’Italia può tassare come nuovo Stato di residenza. Per evitare un carico fiscale duplicato, entra in gioco il credito d’imposta in Italia per le imposte pagate all’estero, secondo le regole interne previste dall’art. 165 Tuir.

Questa impostazione conferma che, per i redditi dei residenti all’estero che si spostano in Italia, il momento del trasferimento può cambiare in modo rilevante gli obblighi dichiarativi.

Vitalizio da carica elettiva: non sempre è pensione

Il terzo caso riguarda un ex consigliere regionale, fiscalmente residente in Tunisia e iscritto all’Aire, che percepisce un assegno vitalizio legato alla cessazione della carica. Il punto centrale è capire se tale somma debba essere assimilata a una pensione.

L’Agenzia chiarisce che il vitalizio non è una pensione in senso proprio. Si tratta di un’indennità collegata a una funzione elettiva cessata.

Ai fini del Tuir, il reddito è qualificato come assimilato a quello di lavoro dipendente.

Per i soggetti non residenti, però, tali somme non si considerano prodotte in Italia quando manca il presupposto previsto dalla normativa interna. In assenza di imponibilità italiana, non occorre nemmeno applicare la Convenzione Italia-Tunisia. Il risultato è che l’assegno deve essere tassato solo nello Stato di residenza, cioè in Tunisia.

Anche in questo caso, i redditi dei residenti all’estero richiedono una valutazione concreta della natura giuridica dell’importo percepito.

Redditi dei residenti all’estero: perché la qualificazione del reddito è decisiva

Dai chiarimenti emerge un principio comune: prima di stabilire dove pagare le imposte, occorre qualificare correttamente il reddito. Una pensione può seguire regole diverse se deriva da lavoro pubblico, da attività privata o da sistemi esteri di sicurezza sociale. Un vitalizio, invece, può non essere pensione e seguire un percorso fiscale differente.

Le norme interne, in particolare il Tuir, devono essere lette insieme alle convenzioni internazionali. Solo dopo questa verifica si comprende se l’Italia agisce come Stato della fonte, come Stato di residenza o se resta fuori dalla tassazione.

Per i redditi dei residenti all’estero, pertanto, la residenza anagrafica non basta. Contano iscrizione Aire, Stato di residenza effettiva, origine della prestazione, cittadinanza, ente pagatore e articolo convenzionale applicabile. Una classificazione errata può portare a trattenute non dovute, doppia imposizione o dichiarazioni incomplete.

Riassumendo

  • I redditi dei residenti all’estero dipendono da natura, fonte e residenza fiscale.
  • La pensione lussemburghese va separata tra quota privata e pubblica.
  • La quota pubblica collegata alla Asl resta imponibile in Italia.
  • La pensione francese può essere tassata in entrambi gli Stati.
  • Il credito d’imposta evita la doppia imposizione in Italia.
  • Il vitalizio tunisino non è pensione e resta tassato all’estero.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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