La tassazione delle pensioni pagate dall’Italia a chi vive fuori dai confini nazionali è un tema delicato. Il caso del pensionato residente in Lussemburgo, affrontato dall’Agenzia Entrate nella Risposta n. 106/2026, chiarisce un punto importante: la residenza fiscale all’estero non basta, da sola, a escludere le addizionali regionale e comunale all’Irpef. Quando la pensione è imponibile in Italia, anche i tributi locali collegati all’Irpef possono restare dovuti.
Pensionato residente in Lussemburgo: perché contano le addizionali Irpef
Per un pensionato residente in Lussemburgo che riceve una pensione pubblica italiana, il primo aspetto da valutare è dove quel reddito deve essere tassato.
Se la pensione rientra nella potestà impositiva dell’Italia, l’INPS opera come sostituto d’imposta e applica le ritenute previste.
Non si tratta soltanto dell’IRPEF nazionale. Entrano in gioco anche l’addizionale regionale e quella comunale, cioè prelievi calcolati sulla stessa base imponibile dell’imposta sul reddito. La loro applicazione dipende dalle regole interne italiane e non viene meno automaticamente per il solo trasferimento della residenza fiscale all’estero.
Il quadro normativo italiano da considerare
Le addizionali all’Irpef hanno una disciplina autonoma. L’addizionale regionale trova riferimento nell’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997. L’addizionale comunale è regolata dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 360/1998.
Entrambe si applicano quando, per l’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef. Questo collegamento con l’imposta principale è decisivo: se il reddito pensionistico è tassabile in Italia, le addizionali seguono la stessa sorte, salvo una norma specifica che disponga diversamente.
Nel caso del pensionato residente in Lussemburgo, il nodo non è, quindi, soltanto la vita all’estero, ma la qualificazione fiscale della pensione.
Per le pensioni pubbliche, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo attribuisce rilievo all’articolo 19, che riguarda le remunerazioni e pensioni collegate a funzioni pubbliche.
Il domicilio fiscale per chi non vive in Italia
Un punto pratico riguarda l’individuazione del Comune e della Regione da considerare. L’articolo 58, comma 2, del Dpr n. 600/1973 stabilisce criteri specifici per le persone fisiche non residenti. In sostanza, il domicilio fiscale viene collegato al luogo in cui il reddito si considera prodotto.
Per i redditi da pensione, il riferimento è il Comune in cui ha sede il soggetto che eroga il trattamento. Questo criterio è stato chiarito anche dalla risoluzione n. 261/2007. Di conseguenza, quando l’ente previdenziale ha sede in Italia, quel luogo diventa rilevante per individuare le aliquote applicabili.
L’Inps, inoltre, agisce come sostituto d’imposta secondo l’articolo 23 del Dpr n. 600/1973. Questo significa che trattiene le somme dovute direttamente sulla pensione, senza attendere un pagamento spontaneo da parte del contribuente.
Addizionali locali e pensionato residente in Lussemburgo: la conclusione
La Convenzione tra Italia e Lussemburgo evita che lo stesso reddito venga tassato due volte in modo non corretto. Tuttavia, secondo l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, le addizionali regionale e comunale non sono escluse dal trattato, anche dopo il protocollo del 21 giugno 2012.
Per il pensionato residente in Lussemburgo, quindi, la pensione pubblica imponibile in Italia resta soggetta anche ai prelievi locali collegati all’Irpef. La residenza fiscale nel Granducato non elimina il legame con il sistema tributario italiano, quando la fonte del reddito e la norma convenzionale assegnano all’Italia il potere di tassare.
La regola produce un effetto concreto: il pensionato residente in Lussemburgo può subire le trattenute Irpef e le relative addizionali direttamente sul trattamento pensionistico. Il pensionato residente in Lussemburgo deve quindi essere considerato, ai fini di questi prelievi, come soggetto a una tassazione italiana sul reddito pensionistico pubblico. In definitiva, il pensionato residente in Lussemburgo non è esonerato dalle addizionali solo perché vive stabilmente fuori dall’Italia.
Il chiarimento, deve ritenersi applicabile, per analogia, anche a tutti gli altri pensionati italiani residenti fuori dai confini nazionali.
Riassumendo
- Il pensionato residente in Lussemburgo può dover pagare le addizionali Irpef italiane.
- La residenza estera non esclude automaticamente i prelievi locali.
- Le pensioni pubbliche italiane possono restare imponibili in Italia.
- Inps applica le trattenute come sostituto d’imposta.
- Il domicilio fiscale segue il luogo di produzione del reddito.
- La Convenzione Italia-Lussemburgo non esclude le addizionali regionali e comunali.
