Il decreto Milleproroghe 2026, dopo la conversione in legge, introduce (anzi conferma) una novità importante per il settore turistico all’aria aperta. Tra le disposizioni approvate, trova spazio la proroga del termine per l’aggiornamento catastale strutture ricettive come campeggi e villaggi turistici. La scadenza, inizialmente fissata al 15 dicembre 2025, viene posticipata al 15 dicembre 2026.
Si tratta di una misura che interessa direttamente i titolari catastali delle strutture ricettive all’aperto, chiamati ad adeguarsi ai nuovi criteri di determinazione della rendita introdotti dall’art. 7-quinquies del DL 113/2024.
Aggiornamento catastale strutture ricettive: nuova scadenza al 15 dicembre 2026
Con la modifica approvata nel Milleproroghe 2026, il termine entro cui presentare gli atti necessari slitta di un anno.
L’obbligo riguarda l’aggiornamento catastale strutture ricettive alla luce delle regole di stima rinnovate.
L’art. 7-quinquies del DL 113/2024 stabilisce, infatti, un diverso metodo di valutazione per le strutture ricettive all’aperto, operativo dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, a partire da tale data ed entro il 15 dicembre 2026, i soggetti interessati devono trasmettere la documentazione richiesta per adeguare sia la mappa catastale sia la rendita attribuita all’immobile.
Il differimento concede più tempo agli operatori per predisporre gli adempimenti tecnici e fiscali necessari, evitando il rischio di sanzioni legate a eventuali ritardi.
Nuovi criteri di stima: esclusione di caravan e case mobili
Uno degli aspetti centrali della riforma riguarda il trattamento catastale degli allestimenti mobili destinati al pernottamento. Dal 1° gennaio 2025, le strutture come caravan, roulotte e case mobili, purché dotate di meccanismi di rotazione funzionanti, non devono più essere considerate ai fini della rappresentazione e del censimento in Catasto.
In altre parole, tali unità mobili non concorrono più alla determinazione diretta della rendita catastale della struttura ricettiva.
La loro esclusione modifica il valore complessivo su cui si basa il calcolo della rendita.
Il nuovo sistema punta, quindi, a distinguere in modo netto tra elementi stabilmente infissi al suolo e strutture mobili, incidendo sulla modalità di determinazione del valore imponibile.
Nonostante l’esclusione degli allestimenti mobili, le aree destinate al pernottamento continuano a rilevare ai fini della stima. Tuttavia, il legislatore ha previsto percentuali specifiche di incremento rispetto al valore ordinario di mercato. In particolare:
- per le aree attrezzate per ospitare strutture mobili di pernottamento, il valore viene aumentato dell’85%;
- per le aree non attrezzate destinate all’ospitalità, l’incremento è pari al 55%.
Queste percentuali, fissate dall’art. 7-quinquies del DL 113/2024, incidono direttamente sulla determinazione della rendita catastale finale.
Adempimenti obbligatori e modalità operative
L’aggiornamento catastale strutture ricettive richiede la presentazione di specifici atti tecnici. Gli intestatari catastali devono procedere con:
- l’aggiornamento geometrico della mappa catastale, ai sensi dell’art. 8 della L. 679/1969;
- l’aggiornamento della rendita catastale tramite procedura DOCFA, secondo quanto previsto dal DM 701/1994.
Indicazioni operative sono state fornite con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 del 20 dicembre 2024, che chiarisce le modalità di compilazione e trasmissione degli atti.
L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2025 e deve essere assolto entro il 15 dicembre 2026.
La proroga stabilita dal Milleproroghe 2026 consente quindi un margine temporale più ampio per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Aggiornamento catastale strutture ricettive: sanzioni fino a 8.264 euro
Il mancato rispetto della scadenza comporta conseguenze economiche rilevanti. In caso di omessa presentazione degli atti entro il 15 dicembre 2026, si applicano le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di denuncia catastale.
Il riferimento normativo è l’art. 20 del RDL 652/1939, che disciplina gli obblighi dichiarativi in materia catastale. Le sanzioni amministrative sono stabilite dall’art. 31 del medesimo RDL 652/1939, con importi aggiornati dall’art. 2, comma 12, del D. Lgs. 23/2011.
Gli importi, rivalutati, vanno da un minimo di 1.032 euro fino a un massimo di 8.264 euro. Si tratta di cifre significative, che rendono fondamentale il rispetto delle nuove regole e delle tempistiche previste.
L’aggiornamento catastale strutture ricettive rappresenta quindi un passaggio obbligato per i gestori di campeggi e strutture analoghe. La proroga al 15 dicembre 2026 offre un’opportunità per organizzare correttamente gli adempimenti tecnici, adeguare la documentazione e prevenire sanzioni onerose. Un intervento normativo che incide sia sulla fiscalità immobiliare sia sulla gestione amministrativa del settore turistico all’aperto.
Riassumendo
- Aggiornamento catastale strutture ricettive: proroga scadenza al 15 dicembre 2026.
- Nuovi criteri di stima introdotti dall’art. 7-quinquies DL 113/2024.
- Esclusione catastale di caravan, roulotte e case mobili mobili.
- Aree attrezzate +85%, aree non attrezzate +55% sul valore.
- Obbligo aggiornamento mappa (L. 679/69) e rendita DOCFA (DM 701/94).
- Sanzioni da 1.032 a 8.264 euro per omissioni.